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Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)

Tutti i cittadini italiani devono essere iscritti nell’anagrafe, che è un “registro di popolazione” gestito da un Comune italiano. La legge italiana ne distingue due tipi: l’A.P.R., l’Anagrafe della Popolazione Residente, a cui sono iscritti tutti i cittadini italiani residenti in Italia; e l’A.I.R.E., l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, che è il registro dei cittadini italiani residenti all’estero.
L’A.I.R.E. è gestita dai Comuni italiani e dal Ministero dell’Interno sulla base delle informazioni provenienti dagli Uffici consolari.

1. Perché ci si deve iscrivere?

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

• la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza;
• la possibilità di ottenere certificazioni e il rilascio di documenti di identità e di viaggio, come il passaporto;
• la possibilità di rinnovare la patente di guida.

2. Chi deve iscriversi all’AIRE?

• i cittadini italiani che intendono spostare la propria residenza all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi;
• i cittadini italiani nati all’estero e da sempre residenti al di fuori del territorio italiano;
• le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all’estero, continuando a risiedervi.

3. Chi NON deve iscriversi all’AIRE?

• le persone che intendono recarsi all’estero per un periodo inferiore ad un anno;
• i lavoratori stagionali;
• i dipendenti di ruolo dello stato in servizio all’estero, notificati alle Autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari;
• i militari in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO.

4. La cancellazione dall’AIRE

La cancellazione dall’AIRE del Comune italiano di riferimento avviene:
• per rientro in Italia, con iscrizione nell’APR (Anagrafe della Popolazione Residente);
• per morte (compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata);
• per irreperibilità presunta, in particolare quando non risulti più valido l’indirizzo all’estero (per questo motivo è fondamentale comunicare tempestivamente le variazioni di indirizzo);
• per perdita della cittadinanza italiana.

5. Come ci si deve iscrivere?

Tutti i cittadini italiani residenti nella Circoscrizione Consolare sono tenuti a iscriversi e a comunicare le variazioni di residenza secondo le seguenti modalità:

Tramite il portale Fast It.

Documenti da presentare:
• modulo compilato e sottoscritto;
• fotocopia dei documenti italiani in possesso;
• fotocopia del D.N.I. con indirizzo aggiornato di tutti i familiari conviventi;
• documentazione comprovante l’effettiva residenza (fattura di un’utenza domestica a proprio nome: luce, gas, tel. fisso, assicurazione sanitaria, TV via cavo, ecc). Non si accettano fatture dell’acqua o cellulari, né tasse o certificati rilasciati dalla Polizia.

I comprovanti possono essere, per esempio, la fattura di un servizio a suo nome per luce, gas, telefono fisso, TV via cavo, internet; un certificato di iscrizione ad una assicurazione sanitaria (obra social); una busta paga; un contratto o una ricevuta di pagamento di affitto; un certificato di frequenza scolastica, di corsi universitari o presso altro istituto di formazione che rilascia un titolo di studio riconosciuto. I comprovanti devono riportare il suo nome e il suo indirizzo.

AGGIORNAMENTI SU REGIME SANZIONATORIO PER MANCATA ISCRIZIONE ALL’AIRE

Si informa che, a seguito della recente entrata in vigore dell’art. 1 comma 242 della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, si prevede una sanzione fino a 1.000 Euro per ogni anno di mancata iscrizione all’A.I.R.E. per un massimo di 5 anni.

In proposito, si fa presente che la normativa in parola e le sanzioni da essa previste si applicano esclusivamente ai cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente di un Comune in Italia che si trasferiscono all’estero e non ottemperano agli obblighi di iscrizione all’A.I.R.E. previsti dai commi 1 e 4 dell’art. 6 della Legge 470/1988. L’accertamento di eventuali violazioni in materia di iscrizione anagrafica e l’irrogazione di eventuali sanzioni rimangono di competenza esclusiva dei Comuni in Italia.

Si fa altresì presente che le sanzioni in parola non si applicano alle iscrizioni anagrafiche effettuate ai sensi dei commi c) ‘’a seguito della registrazione dell’atto di nascita’’ e d) ‘’per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all’estero’’ dell’art. 2 della menzionata Legge 470/88, poiché esse non sono effettuate per trasferimento della residenza da un Comune italiano all’estero.