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Rimpatrio iscritti AIRE

I cittadini iscritti AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il comune dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza. Nella stessa data il comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente). È cura del comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al consolato di provenienza, che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.

Secondo la normativa vigente, l’ufficio consolare è competente a trasmettere al comune italiano le dichiarazioni fornite dai cittadini residenti nella circoscrizione consolare solo relativamente all’espatrio e alla residenza all’estero, ma non relativamente al rimpatrio (DL 71/2011, art. 9, Anagrafe degli italiani residenti all’estero – AIRE). Sulla base dei dati contenuti nello schedario consolare (art. 8 del DL 71/2011) l’ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione o di residenza provvede a trasmettere al comune italiano competente i dati richiesti dalla legislazione in materia di anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). I dati sono relativi alle dichiarazioni fornite dai cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano all’estero, ovvero a quelle relative alla residenza all’estero, nonché a quelle concernenti il cambiamento di residenza o di abitazione all’estero.

La Legge 470/88 (art. 4.1, lett. a), e 5.1) e il DPR 223/1989 (art.13) indicano la competenza degli ufficiali di anagrafe dei comuni a raccogliere le dichiarazioni anagrafiche per il trasferimento dall’estero, a provvedere alla cancellazione dalle anagrafi degli italiani all’estero e alla comunicazione agli uffici consolari interessati.

L’ufficio consolare non e’ soggetto atto a raccogliere le dichiarazioni di rimpatrio da trasmettere ai comuni in Italia. E’ obbligo per il connazionale di presentare le dichiarazioni anagrafiche al comune italiano.

La cancellazione dall’AIRE per rimpatrio con il conseguente aggiornamento dello schedario consolare può avvenire solo in seguito alla conferma dell’iscrizione del cittadino presso l’APR da parte del comune italiano, che ripristina la residenza anagrafica e l’iscrizione nell’elenco degli elettori nel territorio della Repubblica e ne dà comunicazione all’ufficio consolare.

Qualora l’ufficio consolare abbia notizia che il cittadino italiano iscritto nella propria circoscrizione consolare abbia lasciato il territorio, in mancanza di conferma di rimpatrio dello stesso da parte del comune italiano e di iscrizione in APR, dovrà procedere alla richiesta di cancellazione per irreperibilità, previa verifica del fatto che l’indirizzo di recapito non è più attuale.