Cos'è l’autocertificazione?
E' una dichiarazione che l'interessato DI CITTADINANZA ITALIANA redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari ed i gestori di pubblici servizi.
Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all'autocertificazione è rimandato alla discrezionalità di quest'ultimo. La dichiarazione può sostituire le normali certificazioni e gli atti notori.
Infatti, con l'entrata in vigore del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, si è messo in atto un importante processo di semplificazione amministrativa per riformare la Pubblica Amministrazione e farla funzionare in maniera più efficace e trasparente.
Inoltre, a partire da gennaio 2012, con l'entrata in vigore della legge 183/2011 (che modifica il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), in tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza (ad esempio, posta elettronica, PEC, fax ecc.).
Per evitare che le pubbliche amministrazioni continuino a chiedere al privato il deposito di certificati rilasciati da altre pubbliche amministrazioni, la legge 183/2011 ha previsto che sul certificato stesso sia apposta, a pena di nullità, la dicitura: " il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Infine, nel caso in cui un privato chieda il rilascio di un certificato da consegnare ad altro privato residente all'estero o ad un'Amministrazione di un Paese diverso dall'Italia, per evitare che tale certificato venga poi di fatto prodotto ad una Pubblica amministrazione italiana - e sia quindi nullo - deve essere apposta la dicitura «Ai sensi dell'art. 40, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l'estero».
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