{"id":1130,"date":"2021-08-09T21:39:59","date_gmt":"2021-08-10T00:39:59","guid":{"rendered":"https:\/\/consbahiablanca.esteri.it\/news\/dal_consolato\/2021\/08\/elezioni-per-il-rinnovo-del-comites\/"},"modified":"2021-08-09T21:39:59","modified_gmt":"2021-08-10T00:39:59","slug":"elezioni-per-il-rinnovo-del-comites","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/consbahiablanca.esteri.it\/it\/news\/dal_consolato\/2021\/08\/elezioni-per-il-rinnovo-del-comites\/","title":{"rendered":"ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL COMITES. Sintetico quadro dei riferimenti normativi per la presentazione delle liste dei candidati e l\u2019autenticazione delle firme dei sottoscrittori"},"content":{"rendered":"<p><strong>ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL COMITES. Sintetico quadro dei riferimenti normativi per la presentazione delle liste dei candidati e l\u2019autenticazione delle firme dei sottoscrittori. <\/strong><\/p>\n<p>ELEGGIBILITA\u2019 DEI CANDIDATI<\/p>\n<p>Nel caso di candidatura in pi\u00f9 circoscrizioni o in pi\u00f9 liste, il candidato non \u00e8 eleggibile. Non sono infine eleggibili coloro che sono stati componenti di un Comitato per due mandati consecutivi (art. 8 della Legge 286\/2003).<\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 5\u00a0 della Legge 286\/2003 sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purch\u00e9 iscritti nell\u2019elenco aggiornato di cui all\u2019art. 5 comma 1 della Legge 459\/2001 e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative.<\/p>\n<p>INELEGGIBILITA\u2019 E INCANDIDABILITA\u2019<\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 5, comma 4, della Legge 286\/2003 non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all\u2019estero, ivi compresi il personale a contratto, nonch\u00e9 coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono altres\u00ec eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attivit\u00e0 scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l\u2019assistenza che ricevono finanziamenti pubblici. Qualora il Comites giunga ad accertare l\u2019esistenza di cause di ineleggibilit\u00e0 o condizioni di incompatibilit\u00e0, il medesimo Comites procede alla loro contestazione ai membri interessati.<\/p>\n<p>PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI<\/p>\n<p><strong>Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei membri del Comitato da eleggere e non superiore a 16 per i Comites composti da 12 membri o 22 per i Comites composti da 18 membri. <strong>Esse sono presentate nelle ore d\u2019ufficio all\u2019Ufficio elettorale dal ventesimo al trentesimo giorno successivo all\u2019indizione<\/strong>. Il presidente dell\u2019Ufficio elettorale (istituito con il Decreto Consolare di indizione dell\u2019elezione del Comites) rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando giorno e ora della presentazione.<\/strong><\/p>\n<p>Le liste, ciascuna munita del proprio contrassegno, sono presentate da uno dei candidati o da un sottoscrittore. \u00a0Il presentatore della lista dichiara il proprio domicilio ai fini delle successive notificazioni.<\/p>\n<p>Ogni lista di candidati (ognuno con cognome, nome, luogo e data di nascita, nonch\u00e9 numero progressivo attribuito dal presentatore di lista) deve essere corredata della prescritta documentazione, ovvero:<\/p>\n<p>a) le dichiarazioni, firmate e autenticate, di accettazione della candidatura di ciascun candidato. L\u2019atto di presentazione delle candidature deve essere corredato dai certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti negli elenchi elettorali della circoscrizione consolare, allo scopo di evitare che persone prive dell\u2019elettorato attivo partecipino alle elezioni in qualit\u00e0 di candidati (in conformit\u00e0 con le norme vigenti in materia elettorale);<\/p>\n<p>b) la designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il comitato elettorale circoscrizionale;<\/p>\n<p>c) le sottoscrizioni prescritte dalla legge. Per ogni sottoscrittore la lista deve recare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la firma autenticata e la certificazione elettorale.<\/p>\n<p>I sottoscrittori delle liste devono essere residenti nella circoscrizione consolare (da almeno sei mesi in base all\u2019art.13, comma 1, Legge 286\/2003) e risultare negli elenchi elettori per le elezioni dei Comites.<\/p>\n<p>I certificati, anche collettivi, che attestano l\u2019iscrizione dei sottoscrittori negli elenchi elettori per le elezioni dei Comites della relativa circoscrizione sono rilasciati dall\u2019ufficio consolare, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di<\/p>\n<p>indizione delle elezioni (ossia dal 18 settembre 2021). Essi sono rilasciati su richiesta degli interessati e sulla base degli atti in possesso dell\u2019ufficio consolare e nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.<\/p>\n<p>La certificazione pu\u00f2 essere fatta in due modi: singola o collettiva. La \u201csingola\u201d consiste nell\u2019allegare i singoli certificati elettorali dei firmatari. La certificazione \u201ccollettiva\u201d si fa apponendo il numero di iscrizione negli elenchi elettorali nell\u2019apposito spazio a fianco di ciascuna firma.<\/p>\n<p>Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati possono essere firmate in atti (fogli) separati. Gli atti separati di raccolta delle firme riportano il contrassegno di lista, nonch\u00e9 tutti i nominativi dei candidati.<\/p>\n<p>Tutti gli atti presentati sono trasmessi dal presidente dell\u2019ufficio elettorale al comitato elettorale circoscrizionale, appena quest\u2019ultimo \u00e8 costituito, unitamente al verbale delle operazioni compiute.<\/p>\n<p>SOTTOSCRIZIONI DELLE LISTE DEI CANDIDATI E AUTENTICA DELLE FIRME<\/p>\n<p>Gli elettori sottoscrittori delle liste devono risultare iscritti nell\u2019elenco degli elettori residenti, non possono essere candidati e non possono sottoscrivere pi\u00f9 di una lista pena la nullit\u00e0 della sottoscrizione. Si precisa che, per la sottoscrizione della lista di candidati, non \u00e8 richiesto il requisito dell\u2019avvenuta opzione di cui al DL 109\/2014.<\/p>\n<p>L\u2019art. 15, comma 3, della L. 286\/2003 stabilisce che le liste di candidati sono sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a 100 per le collettivit\u00e0 composte da un numero di cittadini italiani residenti fino a 50.000, e non inferiore a 200 per quelle composte da un numero superiore a 50.000.<\/p>\n<p>Per ogni sottoscrittore va indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. L\u2019Ufficio consolare di I categoria (art.14, comma 7, DPR. 395\/2003, con esclusione quindi dei consoli onorari) autentica le firme apposte nella circoscrizione consolare dagli elettori ivi residenti. L\u2019autentica \u00e8 gratuita (art. 34 del DPR 395\/2003).<\/p>\n<p>Il sottoscrittore potr\u00e0 essere identificato a mezzo di documenti di riconoscimento (principalmente il passaporto e la carta d\u2019identit\u00e0) purch\u00e9 muniti di fotografia del titolare e rilasciati da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati.<\/p>\n<p>Sar\u00e0 altres\u00ec legittima l\u2019autenticazione della firma del sottoscrittore a cura di notai e pubblici funzionari locali (in tal caso i relativi oneri di spesa sono a carico del richiedente), purch\u00e9 tale attivit\u00e0 di autenticazione sia svolta nell\u2019ambito di poteri certificativi ad essi attribuiti dalla legislazione locale. La firma dei notai e dei funzionari locali dovr\u00e0 essere appostillata.<\/p>\n<p>Si ricorda che sulla base delle disposizioni di cui all\u2019articolo 14, comma 3, della Legge 21 marzo 1990, n. 53, le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle liste dei candidati.<\/p>\n<p>In base all\u2019art.16 del DPR 395\/2003 entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, ovvero entro il 13 ottobre, il comitato elettorale circoscrizionale verifica e ammette le liste.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL COMITES. Sintetico quadro dei riferimenti normativi per la presentazione delle liste dei candidati e l\u2019autenticazione delle firme dei sottoscrittori. 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