{"id":1598,"date":"2016-05-20T14:50:58","date_gmt":"2016-05-20T17:50:58","guid":{"rendered":"https:\/\/consbahiablanca.esteri.it\/news\/dal_consolato\/2016\/05\/20-05-2016-autocertificazione-dello\/"},"modified":"2016-05-20T14:50:58","modified_gmt":"2016-05-20T17:50:58","slug":"20-05-2016-autocertificazione-dello","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/consbahiablanca.esteri.it\/it\/news\/dal_consolato\/2016\/05\/20-05-2016-autocertificazione-dello\/","title":{"rendered":"20.05.2016 &#8211; Autocertificazione dello status di emigrato ai fini dell&#8217;assistenza sanitaria urgente in Italia prevista dal Decreto del Ministro della Salute dell&#8217;1 febbraio 1996."},"content":{"rendered":"<p>1. Il decreto del Ministro della Salute dell&#8217;1 febbraio 1996 in materia di cure ospedaliere urgenti prestate dal Servizio sanitario nazionale prevede, all&#8217;art. 2, comma 2, che &#8220;ai cittadini italiani residenti all&#8217;estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato certificato dall&#8217;Ufficio consolare italiano competente per territorio, le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate, a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell&#8217;anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie&#8221;.<\/p>\n<p>In attuazione della disposizione citata, per poter accedere all&#8217;assistenza sanitaria urgente in caso di temporaneo soggiorno in patria, il cittadino emigrato doveva produrre alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) un certificato consolare che, nell&#8217;attestare il possesso della cittadinanza italiana, la nascita in Italia e la residenza all&#8217;estero, era ritenuto idoneo a comprovare la condizione di emigrato.<\/p>\n<p>2. L&#8217;onere a carico del cittadino di richiedere detto certificato e il corrispondente adempimento a carico dell&#8217;Ufficio consolare, se apparivano legittimi alla data di entrata in vigore del decreto in esame, non risultano piu&#8217; giustificati alla luce della sopravvenuta normativa in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 &#8211; T.U. in materia di documentazione amministrativa). In particolare, l&#8217;art. 46 del citato D.P.R. n. 445\/2000 prevede che sono comprovate con dichiarazioni sottoscritte dall&#8217;interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni anche la data e il luogo di nascita, la residenza e la cittadinanza; elementi idonei a dimostrare la condizione di emigrato di cui al decreto ministeriale dinanzi richiamato.<\/p>\n<p>Inoltre, la recente legge 12 novembre 2011, n. 183, nell&#8217;innovare il predetto T.U., ha precisato che le amministrazioni pubbliche non possono rifiutarsi di acquisire le dichiarazioni sostitutive, ne&#8217; accettare o richiedere certificati o atti di notorieta&#8217;: tali comportamenti sono infatti espressamente qualificati, dalla nuova formulazione dell&#8217;articolo 74, come violazione dei doveri d&#8217;ufficio.<\/p>\n<p>3. Il Ministero della Salute, con Nota n. 2561 del 13 aprile 2016, ha confermato che, vista la chiara e inequivoca normativa appena richiamata, la condizione di emigrato puo&#8217; e deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare alla competente ASL, con la quale il cittadino autocertifica:<\/p>\n<p>A &#8211; di essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana, nonche&#8217; di risiedere all&#8217;estero, indicando il Comune di iscrizione AIRE.<\/p>\n<p>oppure<\/p>\n<p>B &#8211; di essere nato all&#8217;estero, di possedere la cittadinanza italiana, di aver risieduto in Italia, indicando il Comune di iscrizione all&#8217;Anagrafe della popolazione residente (ANPR), di risiedere attualmente all&#8217;estero ed essere quindi iscritto all&#8217;Anagrafe degli italiani residenti all&#8217;estero (AIRE).<\/p>\n<p>4. Pertanto &#8211; alla luce della vigente disciplina in tema di autocertificazioni e delle valutazioni qui comunicate dal Ministero della Salute &#8211; la condizione di emigrato di cui all&#8217;art. 2, comma 2 del citato decreto, presupposto per la fruizione delle prestazioni sanitarie ivi previste, non deve piu&#8217; essere attestata dall&#8217;Autorita&#8217; consolare poiche&#8217; piu&#8217; semplicemente autocertificabile mediante dichiarazione sostitutiva presso le ASL di competenza.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"1. 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