{"id":2126,"date":"2014-05-15T14:29:24","date_gmt":"2014-05-15T17:29:24","guid":{"rendered":"https:\/\/consbahiablanca.esteri.it\/news\/dal_consolato\/2014\/05\/passaporto-per-minori\/"},"modified":"2014-05-15T14:29:24","modified_gmt":"2014-05-15T17:29:24","slug":"passaporto-per-minori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/consbahiablanca.esteri.it\/it\/news\/dal_consolato\/2014\/05\/passaporto-per-minori\/","title":{"rendered":"15.05.2014 &#8211; PASSAPORTO PER MINORI &#8211; INDICAZIONI DELLA POLIZIA DI STATO."},"content":{"rendered":"<p><P>Riportiamo di seguito le ultime indicazioni della Polizia di Stato riguardo al passaporto per i minori. <A href=\"http:\/\/www.poliziadistato.it\/articolo\/191\/\">http:\/\/www.poliziadistato.it\/articolo\/191\/<\/A><\/P><P>NOTA BENE Si segnala che l&#8217;iscrizione del minore sul passaporto del genitore non \u00e8 pi\u00f9 valida dal 27.06.2012. Infatti da questa data il minore pu\u00f2 viaggiare in Europa e all&#8217;estero solo con un documento di viaggio individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza. <BR><STRONG>Tutti i minori di cittadinanza italiana per viaggiare devono essere in possesso di un documento personale valido per l&#8217;espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identit\u00e0 valida per l&#8217;espatrio.<\/STRONG><\/P><br \/>\n<P>Sono valide per l&#8217;espatrio le carte di identit\u00e0 che non rechino sul retro la dicitura NON VALIDA PER L&#8217;ESPATRIO.<BR>Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare solo se:<BR><BR>-accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (es:tutore, esercente la potest\u00e0 genitoriale).<BR><BR>-Il passaporto del minore riporta (fatta salva diversa volont\u00e0, espressa all&#8217;atto della richiesta del passaporto), i nomi di almeno uno dei genitori in qualit\u00e0 di accompagnatore.<BR><BR>-Se il dato del genitore non \u00e8 riportato sul passaporto del minore, al momento dell&#8217;espatrio lo stesso genitore deve poter dimostrare il rapporto di parentela attraverso, ad esempio, l&#8217;esibizione dello stato di famiglia o dell&#8217;estratto di nascita del minore.<BR>Per gli esercenti la potest\u00e0 genitoriale occorre munirsi di documentazione della nomina a tutore o dell&#8217;atto di affido.<BR>Tutto ci\u00f2 \u00e8 necessario per impedire espatri illegali di minori per conto di terzi.<\/P><br \/>\n<P>-affidati ad un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno.<BR><BR>-affidato con dichiarazione di accompagno dai genitori o dagli esercenti la potest\u00e0 genitoriale ad un Ente (es: compagnia aerea)<\/P><br \/>\n<P><STRONG>Compiuti i 14 anni possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito UE che per destinazioni extra UE.<\/STRONG><\/P><br \/>\n<P><STRONG>La dichiarazione di accompagno<BR><\/STRONG>Nella dichiarazione di accompagno per i cittadini minori italiani, vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto, \u00e8 riportato il nome della persona o dell&#8217;Ente cui il minore viene affidato e sottoscritta da chi esercita sul minore la potest\u00e0 genitoriale. Pertanto in questo caso i genitori dovranno sottoscrivere la dichiarazione di accompagno che rester\u00e0 agli atti della questura. La questura provveder\u00e0 quindi a rilasciare un modello unificato, che l&#8217;accompagnatore presenter\u00e0 alla frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validit\u00e0. Suggeriamo per ogni evenienza di portare in questura insieme alla dichiarazione di accompagno anche una fotocopia del documento dell&#8217;accompagnatore, dei genitori e del minore.<BR>Ricordiamo che gli uffici di Polizia di Frontiera non sono autorizzati al rilascio della dichiarazione di accompagno. Pertanto ricordatevi di richiederla in questura o commissariato con congruo anticipo sul viaggio.<BR><BR>Ai minori \u00e8 rilasciato il nuovo libretto di passaporto con microchip, ma la normativa prevede che solo dal compimento dei 12 anni di et\u00e0 siano acquisite le impronte e la firma digitalizzata.<\/P><br \/>\n<P>Sui libretti attualmente rilasciati sono inseriti i dati anagrafici (anche in inglese e francese) dei genitori viventi.<\/P><br \/>\n<P>Per ragioni di natura giuridica, religiosa, sociale o altro a richiesta di un genitore o su disposizione dell&#8217;Autorit\u00e0 Giudiziaria i dati anagrafici potranno essere omessi o depennati. Per tutti gli accompagnatori diversi dai genitori che siano autorizzati dagli stessi (dichiarazione di assenso) non \u00e8 infatti prevista l&#8217;iscrizione obbligatoria (es.nonni) sul libretto.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>Dichiarazione di accompagno per viaggi in Italia<\/STRONG><\/P><br \/>\n<P>Il minore italiano per viaggiare deve avere un suo documento personale ricordiamo per\u00f2 che per i tratte nazionali alcune compagnie aeree o di navigazione richiedono una specifica documentazione per il minore che viaggia accompagnato da persone diverse dai genitori.<\/P><br \/>\n<P>Si precisa per\u00f2 che gli uffici di Polizia, per legge, rilasciano la dichiarazioni di accompagno solo per i minori italiani che espatriano e non per viaggi sul territorio nazionale. Perci\u00f2, per non avere spiacevoli sorprese all&#8217;imbarco, \u00e8 necessario per i documenti informarsi in anticipo presso le stesse compagnie per vedere cosa prevede il loro regolamento interno.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>Rilascio del passaporto<\/STRONG><\/P><br \/>\n<P>Ricordiamo che per la legalizzazione delle foto (passaporto, lasciapassare) il richiedente deve essere presente (anche se minore), altrimenti l&#8217;Ufficiale non pu\u00f2 procedere poich\u00e9 deve verificare al momento che la foto ritragga la persona che lo richiede.<\/P><br \/>\n<P>Per richiedere il passaporto per il figlio minore \u00e8 necessario l&#8217;assenso di entrambi i genitori (coniugati,conviventi, separati, divorziati o genitori naturali.) e che il minore sia cittadino italiano.<\/P><br \/>\n<P>Questi devono firmare l&#8217;assenso davanti al Pubblico Ufficiale (che autentica la firma) presso l&#8217;ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell&#8217;assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare.<BR>Se uno dei due genitori \u00e8 impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente pu\u00f2 allegare una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale con una dichiarazione scritta di assenso all&#8217;espatrio firmata in originale (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini). Questa procedura \u00e8 estesa ai cittadini comunitari.<\/P><br \/>\n<P>Se uno dei due genitori \u00e8 extracomunitario e non \u00e8 presente in Italia, quindi non pu\u00f2 recarsi presso una questura per l&#8217;assenso, allora si deve recare presso l&#8217;Ambasciata italiana nel Paese estero dove si trova e firmare l&#8217;assenso che in questo modo \u00e8 legalizzato e spedito poi in Italia dall&#8217;Ufficio diplomatico.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>La documentazione<\/STRONG><\/P><br \/>\n<P>Alla domanda \u00e8 necessario allegare:<\/P><br \/>\n<P>-un documento di riconoscimento valido del minore. Suggeriamo di portare con s\u00e9, oltre all&#8217;originale, anche un fotocopia del documento. In alternativa il genitore del minore pu\u00f2 autocertificare che \u00e8 il minore \u00e8 suo figlio (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini).<BR>-2 foto formato tessera identiche e recenti (chi indossa occhiali da vista pu\u00f2 tenerli purch\u00e9 le lenti siano non colorate e la montatura non alteri la fisionomia del volto &#8211; inoltre lo sfondo della foto deve essere bianco) Esempi foto<BR>-1 contrassegno telematicodi \u20ac 40,29 per passaporto (da acquistare in una rivendita di valori bollati prima di presentarsi con la documentazione nell&#8217;Ufficio che rilascia i passaporti). Ricordiamo che dal 1 settembre 2007 il contrassegno sostituisce la marca da bollo e ha una validit\u00e0 di 365 giorni a decorrere dalla data del rilascio del passaporto. Per gli anni successivi la scadenza fa riferimento alla data dell&#8217;emissione del passaporto.<BR>\u00a0\u00a0\u00a0 <BR>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha chiarito che il pagamento effettuato per mezzo dei conti correnti postali \u00e8 ammesso solo nel caso in cui l&#8217;interessato si trovi nella oggettiva impossibilit\u00e0 di reperire i contrassegni telematici: Ulteriori chiarimenti ed esempi.<BR>Con nota del 16 gennaio 2012, il Ministero degli Affari Esteri, a parziale modifica delle istruzioni precedentemente diramate, ha comunicato che dal 1\u00b0 gennaio 2012, a seguito dell&#8217;entrata in vigore della nuova tabella dei diritti consolari, \u00e8 stata eliminata la possibilit\u00e0 di applicazione della gratuit\u00e0 ex art. 55 L. n.342\/2000, al momento del rilascio di un passaporto valido esclusivamente per i Paesi U.E.<BR>La ricevuta di pagamentodi \u20ac 42,50per il passaporto ordinario.\u00a0<\/P><br \/>\n<P><STRONG>Validit\u00e0 del passaporto<\/STRONG><\/P><br \/>\n<P>Per poter garantire una maggiore individualit\u00e0 e sicurezza ai minori italiani la normativa prevede che sia i passaporti per minori che le carte d&#8217;identit\u00e0 per i minori abbiano due diverse tipologie di validit\u00e0, al fine di garantire l&#8217;aggiornamento della fotografia e la identificazione del minore ai controlli di frontiera.<\/P><br \/>\n<P>\u2022 Minore da 0 a 3 anni: validit\u00e0 triennale<BR>\u2022 Minore dai 3 ai 18 anni: validit\u00e0 quinquennale<\/P><br \/>\n<P><STRONG>Lasciapassare<\/STRONG><\/P><br \/>\n<P>Il lasciapassare \u00e8 un documento costituito da un certificato contestuale di nascita e cittadinanza (art.7\/14 25\/11\/2009) vidimato dal questore (cosiddetto lasciapassare). Il lasciapassare \u00e8 valido fino ai 15 anni del minore italiano. Giova ricordare checon la legge 12 luglio 2011, n. 106, \u00e8 stato convertito il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 che, all&#8217;articolo 10, comma 5, ha modificato l&#8217;articolo 3 del T.U.L.P.S. di cui al Regio-Decreto 18 giugno 1931, n. 773, introducendo il principio del rilascio della carta d&#8217;identit\u00e0 ai minori. Pertanto il minore ora pu\u00f2 avere la carta di identit\u00e0, anche valida per l&#8217;espatrio, a partire dal giorno della nascita e quindi l&#8217;istituto del lasciapassare \u00e8 di fatto diventato obsoleto.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>Indicazioni<\/STRONG><\/P><br \/>\n<P>In caso di utilizzo del passaporto nei Paesi UE si \u00e8 esentati dal pagamento della tassa annuale di concessione governativa negli anni successivi al rilascio.<\/P><br \/>\n<P>Si ricorda che l&#8217;iscrizione del minore sul passaporto del genitore non \u00e8 pi\u00f9 valida dal 27.06.2012. I passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza del documento stesso. Leggi circolare<\/P><br \/>\n<P>I passaporti individuali con durata decennale rilasciati ai minori anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa (25 novembre 2009) sono validi fino alla loro naturale data di scadenza.<\/P><br \/>\n<P>Il 2 agosto 2010 \u00e8 stata diramata una circolare esplicativa sulle problematiche legate all&#8217;espatrio dei minori.Leggi la circolare<\/P><br \/>\n<P>Per recarsi negli U.S.A. ed usufruire del programma Visa &#8211; Waiver Program, il minore deve avere solo ed esclusivamente un passaporto personale.<\/P><br \/>\n<P>N.B.Il nuovo modulo per la richiesta del passaporto \u00e8 in fase di evoluzione e comprender\u00e0 le modifiche apportate dalle recenti normative in materia. Pertanto quello attualmente scaricabile dal sito ed in uso presso le questure e i commissariati \u00e8 un modulo non aggiornato e richiede di produrre il certificato di nascita del minore che non va invece prodotto in quanto la Legge 445 del 2000 art 47 annovera il certificato di nascita tra i documenti per i quali \u00e8 prevista &#8216;autocertificazione.<BR><BR>23\/04\/2014<BR>(modificato il 12\/05\/2014)<\/P><br \/>\n<P>\u00a0<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Riportiamo di seguito le ultime indicazioni della Polizia di Stato riguardo al passaporto per i minori. http:\/\/www.poliziadistato.it\/articolo\/191\/NOTA BENE Si segnala che l&#8217;iscrizione del minore sul passaporto del genitore non \u00e8 pi\u00f9 valida dal 27.06.2012. Infatti da questa data il minore pu\u00f2 viaggiare in Europa e all&#8217;estero solo con un documento di viaggio individuale. 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