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15.04.2014 – Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla casa comunale. Circolare 10/2014 Ministero Interno

Oggetto: Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla casa comunale.

 


 


Come è noto, ormai da tempo, anche in risposta all’evoluzione del costume e della società, un gran numero di Comuni provvede a celebrare i matrimoni al di fuori della casa comunale, sulla base di quanto richiamato dall’art.3 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, secondo il quale i comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più uffici separati dello stato civile con deliberazione della giunta comunale, il cui relativo atto è trasmesso al prefetto.


 


L’ambito di interpretazione e di applicazione di tale disposizione normativa è stato già precisato con  circolare n. 34517 del 18 giugno 2007, che si allega in copia, nonché nel “Massimario dello Stato Civile” (ed.2012, paragrafo 9.5.1) prevedendo la necessità che il sito prescelto, anche se esterno alla casa comunale, sia nella disponibilità giuridica del Comune, con carattere di ragionevole continuità temporale, purché destinato a questa funzione, e che sia pertanto dedicato in via occasionale alla celebrazione dei matrimoni.


 


Relativamente alla possibilità di celebrare un matrimonio presso siti che, in ragione della propria importanza estetica storica o ambientale abbiano anche una destinazione turistica e siano pertanto aperti al pubblico, la Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno ha ritenuto, come già indicato nel Massimario, di dare una risposta positiva purché il sito sia riservato, con carattere di periodicità, all’esclusiva disponibilità comunale per essere destinato appunto alle celebrazioni.


 


Al fine di meglio delineare il principio di “esclusiva disponibilità della destinazione”, anche per consentire una interpretazione maggiormente concessiva con riguardo ai siti aperti al pubblico, la suddetta Direzione Centrale ha sottoposto la questione al Consiglio di Stato, che si è espresso con parere n. 196/14 del 22 gennaio 2014, reso nell’adunanza della Sezione Prima, che si unisce in copia.


 


L’Alto Consesso ha in particolare precisato che i requisiti di “esclusività e continuità della destinazione”, se intesi in termini assoluti sarebbero preclusivi di celebrazioni in luoghi aperti all’utenza, rilevando, fermo restando, la definizione preventiva della destinazione del sito, che tali requisiti possono sussistere anche nell’ipotesi di destinazione frazionata nel tempo (il comune riserva il sito alla celebrazione dei matrimoni in determinati giorni della settimana o del mese), e in caso di destinazione frazionata nello stesso spazio (il comune riserva alcune determinate aree del luogo alla celebrazione di matrimoni), purché tale destinazione, senza sottrarla all’utenza, sia precisamente delimitata ed abbia carattere duraturo o comunque non occasionale.


Ciò comporta una interpretazione ancora più coerente con la realtà sociale con riguardo alla possibilità di individuare siti aperti al pubblico destinati alla celebrazione dei matrimoni, purché connessi in via stabile alla funzione amministrativa propria della casa comunale nei termini sopra individuati.