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15.05.2014 – PASSAPORTO PER MINORI – INDICAZIONI DELLA POLIZIA DI STATO.

Riportiamo di seguito le ultime indicazioni della Polizia di Stato riguardo al passaporto per i minori. http://www.poliziadistato.it/articolo/191/

NOTA BENE Si segnala che l’iscrizione del minore sul passaporto del genitore non è più valida dal 27.06.2012. Infatti da questa data il minore può viaggiare in Europa e all’estero solo con un documento di viaggio individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza.
Tutti i minori di cittadinanza italiana per viaggiare devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio.


Sono valide per l’espatrio le carte di identità che non rechino sul retro la dicitura NON VALIDA PER L’ESPATRIO.
Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare solo se:

-accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (es:tutore, esercente la potestà genitoriale).

-Il passaporto del minore riporta (fatta salva diversa volontà, espressa all’atto della richiesta del passaporto), i nomi di almeno uno dei genitori in qualità di accompagnatore.

-Se il dato del genitore non è riportato sul passaporto del minore, al momento dell’espatrio lo stesso genitore deve poter dimostrare il rapporto di parentela attraverso, ad esempio, l’esibizione dello stato di famiglia o dell’estratto di nascita del minore.
Per gli esercenti la potestà genitoriale occorre munirsi di documentazione della nomina a tutore o dell’atto di affido.
Tutto ciò è necessario per impedire espatri illegali di minori per conto di terzi.


-affidati ad un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno.

-affidato con dichiarazione di accompagno dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale ad un Ente (es: compagnia aerea)


Compiuti i 14 anni possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito UE che per destinazioni extra UE.


La dichiarazione di accompagno
Nella dichiarazione di accompagno per i cittadini minori italiani, vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto, è riportato il nome della persona o dell’Ente cui il minore viene affidato e sottoscritta da chi esercita sul minore la potestà genitoriale. Pertanto in questo caso i genitori dovranno sottoscrivere la dichiarazione di accompagno che resterà agli atti della questura. La questura provvederà quindi a rilasciare un modello unificato, che l’accompagnatore presenterà alla frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità. Suggeriamo per ogni evenienza di portare in questura insieme alla dichiarazione di accompagno anche una fotocopia del documento dell’accompagnatore, dei genitori e del minore.
Ricordiamo che gli uffici di Polizia di Frontiera non sono autorizzati al rilascio della dichiarazione di accompagno. Pertanto ricordatevi di richiederla in questura o commissariato con congruo anticipo sul viaggio.

Ai minori è rilasciato il nuovo libretto di passaporto con microchip, ma la normativa prevede che solo dal compimento dei 12 anni di età siano acquisite le impronte e la firma digitalizzata.


Sui libretti attualmente rilasciati sono inseriti i dati anagrafici (anche in inglese e francese) dei genitori viventi.


Per ragioni di natura giuridica, religiosa, sociale o altro a richiesta di un genitore o su disposizione dell’Autorità Giudiziaria i dati anagrafici potranno essere omessi o depennati. Per tutti gli accompagnatori diversi dai genitori che siano autorizzati dagli stessi (dichiarazione di assenso) non è infatti prevista l’iscrizione obbligatoria (es.nonni) sul libretto.


Dichiarazione di accompagno per viaggi in Italia


Il minore italiano per viaggiare deve avere un suo documento personale ricordiamo però che per i tratte nazionali alcune compagnie aeree o di navigazione richiedono una specifica documentazione per il minore che viaggia accompagnato da persone diverse dai genitori.


Si precisa però che gli uffici di Polizia, per legge, rilasciano la dichiarazioni di accompagno solo per i minori italiani che espatriano e non per viaggi sul territorio nazionale. Perciò, per non avere spiacevoli sorprese all’imbarco, è necessario per i documenti informarsi in anticipo presso le stesse compagnie per vedere cosa prevede il loro regolamento interno.


Rilascio del passaporto


Ricordiamo che per la legalizzazione delle foto (passaporto, lasciapassare) il richiedente deve essere presente (anche se minore), altrimenti l’Ufficiale non può procedere poiché deve verificare al momento che la foto ritragga la persona che lo richiede.


Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l’assenso di entrambi i genitori (coniugati,conviventi, separati, divorziati o genitori naturali.) e che il minore sia cittadino italiano.


Questi devono firmare l’assenso davanti al Pubblico Ufficiale (che autentica la firma) presso l’ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell’assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare.
Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale con una dichiarazione scritta di assenso all’espatrio firmata in originale (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini). Questa procedura è estesa ai cittadini comunitari.


Se uno dei due genitori è extracomunitario e non è presente in Italia, quindi non può recarsi presso una questura per l’assenso, allora si deve recare presso l’Ambasciata italiana nel Paese estero dove si trova e firmare l’assenso che in questo modo è legalizzato e spedito poi in Italia dall’Ufficio diplomatico.


La documentazione


Alla domanda è necessario allegare:


-un documento di riconoscimento valido del minore. Suggeriamo di portare con sé, oltre all’originale, anche un fotocopia del documento. In alternativa il genitore del minore può autocertificare che è il minore è suo figlio (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini).
-2 foto formato tessera identiche e recenti (chi indossa occhiali da vista può tenerli purché le lenti siano non colorate e la montatura non alteri la fisionomia del volto – inoltre lo sfondo della foto deve essere bianco) Esempi foto
-1 contrassegno telematicodi € 40,29 per passaporto (da acquistare in una rivendita di valori bollati prima di presentarsi con la documentazione nell’Ufficio che rilascia i passaporti). Ricordiamo che dal 1 settembre 2007 il contrassegno sostituisce la marca da bollo e ha una validità di 365 giorni a decorrere dalla data del rilascio del passaporto. Per gli anni successivi la scadenza fa riferimento alla data dell’emissione del passaporto.
   
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il pagamento effettuato per mezzo dei conti correnti postali è ammesso solo nel caso in cui l’interessato si trovi nella oggettiva impossibilità di reperire i contrassegni telematici: Ulteriori chiarimenti ed esempi.
Con nota del 16 gennaio 2012, il Ministero degli Affari Esteri, a parziale modifica delle istruzioni precedentemente diramate, ha comunicato che dal 1° gennaio 2012, a seguito dell’entrata in vigore della nuova tabella dei diritti consolari, è stata eliminata la possibilità di applicazione della gratuità ex art. 55 L. n.342/2000, al momento del rilascio di un passaporto valido esclusivamente per i Paesi U.E.
La ricevuta di pagamentodi € 42,50per il passaporto ordinario. 


Validità del passaporto


Per poter garantire una maggiore individualità e sicurezza ai minori italiani la normativa prevede che sia i passaporti per minori che le carte d’identità per i minori abbiano due diverse tipologie di validità, al fine di garantire l’aggiornamento della fotografia e la identificazione del minore ai controlli di frontiera.


• Minore da 0 a 3 anni: validità triennale
• Minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale


Lasciapassare


Il lasciapassare è un documento costituito da un certificato contestuale di nascita e cittadinanza (art.7/14 25/11/2009) vidimato dal questore (cosiddetto lasciapassare). Il lasciapassare è valido fino ai 15 anni del minore italiano. Giova ricordare checon la legge 12 luglio 2011, n. 106, è stato convertito il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 che, all’articolo 10, comma 5, ha modificato l’articolo 3 del T.U.L.P.S. di cui al Regio-Decreto 18 giugno 1931, n. 773, introducendo il principio del rilascio della carta d’identità ai minori. Pertanto il minore ora può avere la carta di identità, anche valida per l’espatrio, a partire dal giorno della nascita e quindi l’istituto del lasciapassare è di fatto diventato obsoleto.


Indicazioni


In caso di utilizzo del passaporto nei Paesi UE si è esentati dal pagamento della tassa annuale di concessione governativa negli anni successivi al rilascio.


Si ricorda che l’iscrizione del minore sul passaporto del genitore non è più valida dal 27.06.2012. I passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza del documento stesso. Leggi circolare


I passaporti individuali con durata decennale rilasciati ai minori anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa (25 novembre 2009) sono validi fino alla loro naturale data di scadenza.


Il 2 agosto 2010 è stata diramata una circolare esplicativa sulle problematiche legate all’espatrio dei minori.Leggi la circolare


Per recarsi negli U.S.A. ed usufruire del programma Visa – Waiver Program, il minore deve avere solo ed esclusivamente un passaporto personale.


N.B.Il nuovo modulo per la richiesta del passaporto è in fase di evoluzione e comprenderà le modifiche apportate dalle recenti normative in materia. Pertanto quello attualmente scaricabile dal sito ed in uso presso le questure e i commissariati è un modulo non aggiornato e richiede di produrre il certificato di nascita del minore che non va invece prodotto in quanto la Legge 445 del 2000 art 47 annovera il certificato di nascita tra i documenti per i quali è prevista ‘autocertificazione.

23/04/2014
(modificato il 12/05/2014)