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03.03.2015 – PATENTI DI GUIDA ITALIANE – chiarimenti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le allegate Note.

Per opportuna informazione si forniscono, di seguito, alcuni chiarimenti in merito al rilascio di informazioni e di attestazioni in sede di conversione delle patenti di guida italiane, così come indicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A. Richiesta di informazioni.
Si verifica di frequente che, in occasione delle conversioni delle patenti di guida italiane, la competente Autorita’ estera necessiti di acquisire, in via ufficiale, alcune informazioni sull’abilitazione alla guida prima di procedere alla conversione.
Queste richieste, nel caso in cui siano avanzate da Autorita’ di Stati non membri dell’Unione Europea, sono di norma regolamentate da Accordi di conversione reciproca delle patenti di guida e transitano per il tramite dei canali diplomatici ovvero direttamente tra le Autorita’ interessate.
Tra i Paesi membri dell’UE, invece, si verifica di frequente che le notizie siano scambiate direttamente tra l’Autorita’ italiana e la competente Autorita’ straniera, ovvero che lo Stato estero richieda all’utente le informazioni relative ai dati della propria patente di guida italiana.
In tal caso, il predetto Dicastero ha comunicato che, qualora le Rappresentanze diplomatico consolari intendano prestare assistenza ai titolari di patente di guida italiana, potranno ottenere dall’Autorita’ centrale italiana o dagli Uffici della Motorizzazione Civile competente informazioni relative ai documenti di guida nazionali, da trasmettere in seguito all’istituzione estera interessata.


B. Emissione di attestati.
Nel caso invece in cui lo Stato estero chieda all’utente di fornire un attestato contenente i dati della patente di guida italiana di cui e’ titolare, il predetto Ministero ha segnalato che le Rappresentanze diplomatico-consolari non possono procedere a rilasciare alcuna attestazione, in quanto competenti in tal senso sono esclusivamente l’Autorita’ centrale italiana o gli Uffici della Motorizzazione Civile.
Pertanto, il titolare del documento, al fine di ottenere il richiesto attestato, dovra’ presentare, direttamente o per il tramite di un proprio delegato, apposita istanza presso i predetti Uffici corredata della documentazione attestante il versamento dell’imposta di bollo e dei diritti previsti da disposizioni di legge.
Poiche’ tale attivita’ di certificazione non e’ legata ne’ al luogo di residenza del richiedente, ne’ all’Ufficio della Motorizzazione Civile che ha rilasciato la patente, gli utenti interessati potranno rivolgersi indifferentemente a qualsiasi Ufficio della Motorizzazione sul territorio nazionale.