ROMA aise – I Consiglieri dei Comites non possono delegare qualcun altro per il loro voto alle delibere del Comitato. A ribadirlo è il Servizio affari giuridici del Ministero degli affari esteri in un parere inviato alla Direzione generale per gli italiani all’estero e da questa ai Comites per il tramite delle sedi diplomatiche.
Viene dunque sostenuta – in base a quanto previsto dalla legge 286/2003 – la “inammissibilità del voto su delega nelle delibere dei Comites” e richiesta la “rimozione di norme di indirizzo contrario eventualmente presenti nei regolamenti interni adottati”.
“Il Contenzioso – si legge nel documento che la Dgit ha inviato ai Comites – ha richiamato le disposizione dell’articolo 9 della legge 286/2003, che stabilisce che “il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica”. Tale disposizione, a parere del Contenzioso citato, prevede un quorum costitutivo ed uno deliberativo e definisce il voto del presidente come “qualificato”, dal momento che prevale in caso di parità”.
“Scopo di tale previsione – viene chiarito nel parere – è quello di garantire che le decisioni adottate dal Comitato riflettano la volontà generale della collettività dei connazionali residenti nella circoscrizione, attraverso il meccanismo della rappresentanza elettorale. L’uso della delega, conferma il Contenzioso, potrebbe pertanto raggirare sia il quorum costitutivo che quello deliberativo e conseguentemente alterare l’equilibrio tra le liste rappresentate nel Comites. In tal caso l’uso della delega potrebbe addirittura consentire al presidente di delegare ad altri il suo voto qualificato”.
E ancora: “ad ulteriore conferma dell’inammissibilità della delega, il Contenzioso richiama l’articolo 8, comma 3, della predetta legge che stabilisce la decadenza del componente che sia assente ingiustificato per tre sedute consecutive: è evidente che la norma sarebbe eludibile qualora fosse consentita la delega. Inoltre, l’articolo 2, comma 6, stabilisce che il Comites “adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e modalità di funzionamento”: per garantire lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali il Comitato si avvale dell’Esecutivo, del Tesoriere e del Segretario e può istituire al suo interno Commissione di Lavoro. L’istituto della delega non viene, pertanto, menzionato nelle disposizioni specifiche che si riferiscono allo svolgimento delle attività del Comitato”.
Nel parere, il Servizio Affari Giuridici richiama infine “l’articolo 3, comma 4 della legge 286/2003, che disciplina le modalità di presentazione del rendiconto consuntivo. In tali circostanze è previsto un sistema di controllo rinforzato del bilancio, dal momento che viene richiesta la certificazione di tre revisori dei conti, di cui uno di nomina consolare: tale meccanismo di revisione sarebbe privo di significato se fosse possibile approvare il rendiconto consuntivo con una maggioranza fittizia raggiunta attraverso le deleghe”.
Per tutti questi motivi, quindi, il voto per delega non è ammesso: i Comites che hanno inserito questa possibilità nel loro regolamento interno dovranno rimuoverla (“si prega di invitare i compie alla rimozione di norme di indirizzo contrario eventualmente presenti nei regolamenti interni adottati”). (aise)