La legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 222 e 223 legge 11.12.2016, n. 232) ha esteso a partire dal 1 gennaio 2017 l’applicazione dell’istituto pensionistico denominato “opzione donna”, che consente alle lavoratrici di ottenere la pensione di anzianita’ con requisiti anagrafici piu’ favorevoli rispetto a quelli in vigore dal 1 gennaio 2008 in poi (legge “Fornero”).
Si permette in sostanza l’uscita anticipata per le lavoratrici a fronte di una penalizzazione sull’assegno mensile. Si richiede un’anzianita’ contributiva di 35 anni e anagrafica di almeno 57 anni per le lavoratrici dipendenti (58 per le autonome).
Si tratta di un regime sperimentale in quanto previsto solo per chi ha maturato i requisiti nel periodo dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2015.
Tale beneficio riguarda anche le lavoratrici residenti all’estero che possano totalizzare i contributi previdenziali versati in Italia con quelli del Paese con il quale e’ in vigore un accordo di sicurezza sociale.
Per la sintetica scheda desunta dal sito dell’INPS che illustra il predetto istituto di pensionamento anticipato, specificandone i requisiti, la decorrenza e le modalita’ di presentazione della domanda – clicca qui.
Per il messaggio esplicativo dell’Istituto del 15 marzo scorso – clicca qui.