ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL COMITES. Sintetico quadro dei riferimenti normativi per la presentazione delle liste dei candidati e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
ELEGGIBILITA’ DEI CANDIDATI
Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile. Non sono infine eleggibili coloro che sono stati componenti di un Comitato per due mandati consecutivi (art. 8 della Legge 286/2003).
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 286/2003 sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’art. 5 comma 1 della Legge 459/2001 e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative.
INELEGGIBILITA’ E INCANDIDABILITA’
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, della Legge 286/2003 non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all’estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono altresì eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l’assistenza che ricevono finanziamenti pubblici. Qualora il Comites giunga ad accertare l’esistenza di cause di ineleggibilità o condizioni di incompatibilità, il medesimo Comites procede alla loro contestazione ai membri interessati.
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI
Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei membri del Comitato da eleggere e non superiore a 16 per i Comites composti da 12 membri o 22 per i Comites composti da 18 membri. Esse sono presentate nelle ore d’ufficio all’Ufficio elettorale dal ventesimo al trentesimo giorno successivo all’indizione. Il presidente dell’Ufficio elettorale (istituito con il Decreto Consolare di indizione dell’elezione del Comites) rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando giorno e ora della presentazione.
Le liste, ciascuna munita del proprio contrassegno, sono presentate da uno dei candidati o da un sottoscrittore. Il presentatore della lista dichiara il proprio domicilio ai fini delle successive notificazioni.
Ogni lista di candidati (ognuno con cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché numero progressivo attribuito dal presentatore di lista) deve essere corredata della prescritta documentazione, ovvero:
a) le dichiarazioni, firmate e autenticate, di accettazione della candidatura di ciascun candidato. L’atto di presentazione delle candidature deve essere corredato dai certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti negli elenchi elettorali della circoscrizione consolare, allo scopo di evitare che persone prive dell’elettorato attivo partecipino alle elezioni in qualità di candidati (in conformità con le norme vigenti in materia elettorale);
b) la designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il comitato elettorale circoscrizionale;
c) le sottoscrizioni prescritte dalla legge. Per ogni sottoscrittore la lista deve recare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la firma autenticata e la certificazione elettorale.
I sottoscrittori delle liste devono essere residenti nella circoscrizione consolare (da almeno sei mesi in base all’art.13, comma 1, Legge 286/2003) e risultare negli elenchi elettori per le elezioni dei Comites.
I certificati, anche collettivi, che attestano l’iscrizione dei sottoscrittori negli elenchi elettori per le elezioni dei Comites della relativa circoscrizione sono rilasciati dall’ufficio consolare, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di
indizione delle elezioni (ossia dal 18 settembre 2021). Essi sono rilasciati su richiesta degli interessati e sulla base degli atti in possesso dell’ufficio consolare e nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.
La certificazione può essere fatta in due modi: singola o collettiva. La “singola” consiste nell’allegare i singoli certificati elettorali dei firmatari. La certificazione “collettiva” si fa apponendo il numero di iscrizione negli elenchi elettorali nell’apposito spazio a fianco di ciascuna firma.
Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati possono essere firmate in atti (fogli) separati. Gli atti separati di raccolta delle firme riportano il contrassegno di lista, nonché tutti i nominativi dei candidati.
Tutti gli atti presentati sono trasmessi dal presidente dell’ufficio elettorale al comitato elettorale circoscrizionale, appena quest’ultimo è costituito, unitamente al verbale delle operazioni compiute.
SOTTOSCRIZIONI DELLE LISTE DEI CANDIDATI E AUTENTICA DELLE FIRME
Gli elettori sottoscrittori delle liste devono risultare iscritti nell’elenco degli elettori residenti, non possono essere candidati e non possono sottoscrivere più di una lista pena la nullità della sottoscrizione. Si precisa che, per la sottoscrizione della lista di candidati, non è richiesto il requisito dell’avvenuta opzione di cui al DL 109/2014.
L’art. 15, comma 3, della L. 286/2003 stabilisce che le liste di candidati sono sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a 100 per le collettività composte da un numero di cittadini italiani residenti fino a 50.000, e non inferiore a 200 per quelle composte da un numero superiore a 50.000.
Per ogni sottoscrittore va indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. L’Ufficio consolare di I categoria (art.14, comma 7, DPR. 395/2003, con esclusione quindi dei consoli onorari) autentica le firme apposte nella circoscrizione consolare dagli elettori ivi residenti. L’autentica è gratuita (art. 34 del DPR 395/2003).
Il sottoscrittore potrà essere identificato a mezzo di documenti di riconoscimento (principalmente il passaporto e la carta d’identità) purché muniti di fotografia del titolare e rilasciati da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati.
Sarà altresì legittima l’autenticazione della firma del sottoscrittore a cura di notai e pubblici funzionari locali (in tal caso i relativi oneri di spesa sono a carico del richiedente), purché tale attività di autenticazione sia svolta nell’ambito di poteri certificativi ad essi attribuiti dalla legislazione locale. La firma dei notai e dei funzionari locali dovrà essere appostillata.
Si ricorda che sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 3, della Legge 21 marzo 1990, n. 53, le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle liste dei candidati.
In base all’art.16 del DPR 395/2003 entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, ovvero entro il 13 ottobre, il comitato elettorale circoscrizionale verifica e ammette le liste.