A partire dal 12 settembre 1974 esiste un Accordo, destinato esclusivamente ai cittadini italiani dalla nascita, che stabilisce che l’acquisto della cittadinanza argentina non comporta la perdita della cittadinanza italiana.
- Se la naturalizzazione è avvenuta prima del 12 settembre 1974, è possibile richiedere l’adesione a tale Accordo al Poder Judicial argentino al fine di riacquistare la cittadinanza italiana “quiescente”, ovvero senza poter esercitare i diritti civili legati a detta cittadinanza.
Chi ha aderito all’Accordo e possiede, pertanto, la cittadinanza italiana “quiescente”, puó riacquistare la “piena cittadinanza”, effettuando la “revoca dell’Accordo”. A tal fine sarà necessario inviare un’e-mail all’ufficio Cittadinanza (citt.bahiablanca@esteri.it) allegando la seguente documentazione:
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- atto di nascita
- copia certificata della sentenza di naturalizzazione
- copia certificata della sentenza di adesione all’Accordo;
- documento d’identità valido;
- dati di contatto (nome, telefono e indirizzo e-mail).
- Se la naturalizzazione è avvenuta dopo il 12 settembre 1974 ed al momento della stessa è stata manifestata la volontà di adesione all’Accordo, la cittadinanza italiana è stata mantenuta, ma è “quiescente”.
Per riacquistare la “piena cittadinanza” è possibile effettuare “la revoca dell’Accordo”. A tal fine, sarà necessario inviare un’e-mail all’Ufficio Cittadinanza (citt.bahiablanca@esteri.it), allegando la seguente documentazione:
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- copia certificata della sentenza di naturalizzazione nella quale venga specificata l’adesione all’accordo;
- documento d’identità valido;
- dati di contatto (nome, telefono e indirizzo e-mail);
- Se la naturalizzazione è avvenuta dopo il 12 settembre 1974 e non è stata espressa contestuale adesione all’Accordo, la cittadinanza puó essere riacquistata secondo le seguenti disposizioni:
- Art. 13 della legge 91/92:
- “Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, dichiara di volerla riacquistare;
c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all’intimazione di abbandonare l’impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l’impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l’intimazione di cui all’articolo 12, comma 1.
2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l’abbia perduta in applicazione dell’articolo 3, comma 3, nonché dell’articolo 12, comma 2.
3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell’interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.”
2) Art. 17 della legge 91/92 come modificata dalla legge 74 del 24 maggio 2025, che prevede la possibilità di effettuare una dichiarazione in tal senso a partire dal 1° luglio 2025 fino al 31 dicembre 2027.