Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, è entrato in vigore il 29 marzo u.s. . Esso inserisce nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, il seguente articolo 3-bis:
1.In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell’interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in Italia;
d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia.
—-
Alla luce della nuova normativa si precisa che:
Le domande presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana (19.59 in Argentina), corredate della necessaria documentazione, seguono la normativa precedente.
Per domande “presentate” si intende:
-consegnate allo sportello del Consolato Generale d’Italia in Bahia Blanca prima della data ed ora sopra indicate;
-spedite per posta con tracciamento della data ed ora antecendenti alla data ed ora sopra indicate;
-spedite per posta senza tracciamento della data ed ora, e ricevute dal Consolato Generale prima della data ed ora sopra indicate;
-ricevute su Fast-It prima della data ed ora sopra indicate.
Le domande presentate successivamente seguono la nuova normativa di cui al sopra riportato art. 3bis d.lgs. 36/2025.
Gli appuntamenti gia’ ottenuti dal 28 marzo in poi sono mantenuti. Gli utenti saranno contattati individualmente per mail. Il pagamento deve essere effettuato non prima delle 48 ore dalla data dell’appuntamento. Le tariffe consolari applicabili sono disponibili a questa pagina.
Attraverso i link a destra, e’ possibile accedere alle informazioni relative ad altre modalita’ specifiche di acquisizione della Cittadinanza italiana:
- Naturalizzazione per matrimonio
- Riconoscimento in base a leggi speciali
- Riacquisto della cittadinanza
- Certificato di “non rinuncia”
- Turni