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Riacquisto della cittadinanza ex art. 17 legge N. 91 del 1992 come modificato dall’articolo 1-ter, comma 1, lettera b), del Decreto Legge n. 36/2025

La legge n. 74 del 23 maggio 2025 ha riaperto i termini per il riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini nati in Italia o che sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992 in applicazione dell’articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell’articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza). La possibilità di riacquisto non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana (o che l’hanno persa per altro motivo) a partire dal 16 agosto 1992.

Le dichiarazioni di riacquisto potranno essere presentate tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.

In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, l’interessato non riacquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si rende la dichiarazione.

Appuntamenti

Al fine di presentare la dichiarazione di riacquisto della cittadinanza è necessario:

  • acquisire un appuntamento virtuale tramite il portale Prenot@mi con l’opzione “Riacquisto ex art. 17, legge n. 91/1992”;
  • caricare sul sistema tutta la documentazione sotto indicata;
  • attendere mail di convocazione, al fine di poter sottoscrivere personalmente presso il Consolato Generale la suddetta dichiarazione in presenza del funzionario delegato e consegnare la documentazione completa in originale.

Documentazione

L’interessato al riacquisto deve presentare:

  1. Valido documento di identità emesso dall’Autorità del Paese di attuale cittadinanza;
  2. Atto di nascita:
    1. in originale, firmato e timbrato dall’Ufficiale di Stato Civile;
    2. apostillato se formato in uno Stato diverso da Italia e Argentina;
    3. tradotto in lingua italiana (la traduzione dovrà essere effettuata nello Stato dove l’atto è formato e debitamente legalizzata con timbro “Apostilla” previsto dalla Convenzione dell’Aia del 5.10.1961); se non effettuata in Argentina);
SPECIFICHE SUGLI ATTI ARGENTINI
•Gli atti emessi digitalmente da CIUDAD DE BUENOS AIRES e dalle province di BUENOS AIRES, SANTA FE e CORRIENTES con firma manuscritta o digitale (sia l’atto sia la firma digitale devono essere emessi dall’Ufficio del Registro Civile locale) devono essere tradotti in italiano.
•Gli atti emessi digitalmente dalle province di MENDOZA, LA PAMPA, RIO NEGRO, NEUQUÉN, CHUBUT, SANTA CRUZ e TIERRA DEL FUEGO con firma digitale (atto e firma digitale emessi dal Registro Civile locale) devono essere presentati con Apostilla digitale rilasciata dal “Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto” e tradotti in italiano.
La mancata presentazione di questa documentazione comporterà difformità che potrebbero condurre a rifiuto della domanda se non sanate nei termini indicati. L’Ufficio si riserva il diritto di richiedere documentazione aggiuntiva in seguito alla valutazione del caso.
  1. Per i nati all’estero, certificato storico di residenza rilasciato dal Comune italiano competente;
  2. Certificato storico di cittadinanza;
  3. Documentazione che dimostri la causa e la data della perdita della cittadinanza (si dovrà dimostrare l’acquisto della cittadinanza straniera e, nei casi previsti, la rinuncia a quella italiana).

In particolare il certificato di naturalizzazione deve essere rilasciato dall’Autorità competente (per l’Argentina, la “Cámara Nacional Electoral”).
Se rilasciato in uno Stato diverso dall’Argentina, il certificato di naturalizzazione deve essere apostillato e tradotto in lingua italiana (la traduzione dovrà essere effettuata nello Stato dove l’atto è formato e debitamente legalizzata/apostillata).

Pagamento

Si ricorda che per la trattazione della domanda di riacquisito della cittadinanza italiana saranno percepiti diritti consolari pari ad euro € 250  (ART. 07C) da pagare in pesos al cambio consolare ufficiale presso l’ufficio consolare ed esclusivamente tramite bonifico bancario.

Il contributo è dovuto per la trattazione della pratica, indipendentemente dall’esito. Nel caso di mancato riconoscimento l’importo pagato non sarà restituito.

Al seguente link potrà consultare le tariffe consolari aggiornate e i dati bancari del Consolato >>> https://consbahiablanca.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/tariffe-consolari/

La dichiarazione deve essere resa dall’interessato personalmente.