RICOSTRUZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA
La cittadinanza italiana si trasmette per discendenza da padre a figlio, indipendentemente dal luogo di nascita.
A partire dal 1° gennaio 1948, anche la madre può trasmettere la cittadinanza ai propri figli.
La ricostruzione è la procedura amministrativa mediante la quale si attesta che la trasmissione della cittadinanza non sia stata interrotta in alcun momento, dal primo antenato nato in Italia da genitori italiani ed emigrato in Argentina, fino alla persona che presenta la richiesta di ricostruzione.
La procedura di ricostruzione è anche chiamata Riconoscimento della cittadinanza italiana.
La richiesta di ricostruzione deve essere presentata presso il Consolato Italiano competente territorialmente in base al luogo di residenza del richiedente.
Secondo il Codice Civile italiano, la residenza è il luogo dove la persona ha la sua dimora abituale.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
- Quale documentazione deve essere presentata per la richiesta di ricostruzione della cittadinanza italiana?
Per ogni generazione, a partire dall’antenato italiano nato in Italia, è necessario presentare i certificati di stato civile: di nascita, matrimonio e morte. Per gli ascendenti non deceduti, è necessario presentare una copia del documento d’identità aggiornato. LINK – Documentazione necessaria
2. La documentazione deve essere tradotta in italiano?
Sì. Tutta la documentazione deve essere tradotta in italiano da un traduttore pubblico iscritto al registro dei traduttori pubblici. Sono accettate solo traduzioni con firma autografa (non digitale).
3. Ho tutta la documentazione da molto tempo e solo ora posso presentare la richiesta. I documenti sono ancora validi?
La documentazione è sempre valida
4. Le traduzioni sono sempre valide?
Le traduzioni sono sempre valide.
5. La documentazione richiede qualche tipo di legalizzazione?
I documenti emessi dal Registro dello Stato Civile e della Capacità delle Persone argentino con data antecedente al 1° luglio 1990, dovevano contenere l’Apostilla, ma a partire dalla suddetta data, l’Apostilla è stata abrogata.
6. Che cos’è l’Apostille?
L’Apostilla è la legalizzazione richiesta per garantire che la firma apposta sul documento sia legale, cioè apposta dal Funzionario del Registro dello Stato Civile e della Capacità delle Persone del luogo di nascita.
Dal 1° luglio 1990, un accordo tra Argentina e Italia ha abrogato l’obbligo di apporre l’Apostille sugli atti di stato civile. Solo le sentenze (divorzio o adozione) e in generale gli atti giudiziari necessitano di Apostille.
- E dal 01/07/1990 in avanti, come devono essere legalizzati i documenti argentini?
Dal 01/07/1990 devono contenere solo il timbro e la firma del Funzionario del Registro dello Stato Civile e della Capacità delle Persone competente per il luogo di nascita/matrimonio/morte.
Solo le sentenze (divorzio o adozione) e in generale gli atti giudiziari necessitano di Apostilla.
- Ho alcuni documenti emessi prima del 1990, posso richiedere ora l’apposizione dell’Apostilla?
La procedura attuale per l’apposizione dell’Apostilla sui documenti emessi prima del 1990 non è agile; in questo caso, si suggerisce la riemissione del documento.
CASI IN CUI CI SONO FAMILIARI CHE HANNO GIÀ RICHIESTO LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTADINANZA.
- Ho un antenato italiano ma mio padre (o mia madre, o nonno, o bisnonno) non ha mai richiesto il riconoscimento della cittadinanza. Posso comunque presentare la richiesta?
Sì. Per presentare la richiesta non è necessario che tutti gli ascendenti abbiano ottenuto il riconoscimento della cittadinanza.
- Mio fratello (o cugino o zio) ha già avviato la ricostruzione della cittadinanza italiana. Può trasmettermela?
No, la cittadinanza si trasmette solo in linea retta da padre a figlio.
- Uno dei miei familiari (padre, madre, fratello, nonno, bisnonno, cugino, ecc.) è italiano. Posso fare riferimento alla sua cittadinanza e così evitare di presentare tutta la documentazione nuovamente?
Se esiste già presso questo Consolato Generale un fascicolo relativo all’antenato italiano e/o a parte delle generazioni intermedie, la documentazione già presentata non dovrà essere prodotta nuovamente. Nel caso in cui il fascicolo non sia completo o la documentazione in esso non sia conforme alle normative attuali, gli interessati dovranno completarlo secondo le istruzioni che riceveranno opportunamente dal personale dell’ufficio. Si ricorda che non è possibile, in nessun caso, richiedere copie di fascicoli di altri uffici consolari o Comuni italiani.
- Uno dei miei familiari (padre, madre, nonno, nonna, cugino, ecc.) ha ottenuto la cittadinanza presso il Consolato Generale di Bahía Blanca, ma io risiedo in una città al di fuori della giurisdizione consolare di Bahía Blanca (in Argentina o in un altro paese).
Per evitare di presentare tutta la documentazione nuovamente, posso richiedere la cittadinanza presso questo Consolato Generale?
No. La richiesta di cittadinanza deve essere presentata presso il Consolato competente in base al luogo di residenza. La residenza deve essere stabile e permanente nel tempo. Qualora fosse necessario, questo Consolato Generale si riserva il diritto di richiedere documentazione per la verifica della residenza effettiva nella circoscrizione di competenza.
FATTI PRINCIPALI CHE INTERROMPONO LA TRASMISSIONE DELLA CITTADINANZA PER LINEA SANGUINEA.
- Quale fatto interrompe la trasmissione della cittadinanza per linea sanguinea?
Uno dei fatti che può interrompere la trasmissione è l’ottenimento da parte dell’antenato italiano della cittadinanza argentina o di un’altra cittadinanza diversa da quella italiana.
In questi casi è necessario conoscere con esattezza la data di naturalizzazione dell’antenato italiano/degli ascendenti che hanno ottenuto la cittadinanza di altri paesi.
Inoltre, il figlio minorenne del cittadino italiano naturalizzato straniero prima del 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore della legge n. 91) perde la cittadinanza italiana se convivente con il genitore e in possesso di altra cittadinanza.
- Quale documento è necessario per corroborare che l’antenato italiano non ha ottenuto un’altra cittadinanza?
È necessario richiedere un Certificato della Camera Elettorale al Poder Judicial della Nazione Link- Modulo 003.
- Il Certificato della Camera Elettorale emesso dal Poder Judicial argentino deve essere legalizzato e tradotto?
Il certificato della CNE Argentina non deve essere tradotto. Se possiede FIRMA AUTÓGRAFA, non è necessaria l’Apostilla dell’Aja. Se invece la firma è DIGITALE, deve essere apostillato.
- Spesso, dal Certificato della Camera Elettorale emerge la naturalizzazione, ma non viene indicata la data esatta. Cosa si deve fare in questi casi?
È necessario ottenere la sentenza di naturalizzazione, dalla quale emergerà la data certa di giuramento o di conferimento (non la data di iscrizione).
La presentazione della sentenza di naturalizzazione è obbligatoria per tutti gli iscritti nel 1927 (anno di creazione del Registro Nazionale degli Iscritti).
- Spesso non è possibile ottenere la sentenza. Cosa si deve fare in questo caso?
Se non si conosce la data esatta della naturalizzazione, non si può proseguire con la ricostruzione e la richiesta viene respinta.
- Se le generazioni successive nate in Argentina hanno ottenuto un’altra cittadinanza, si perde la trasmissione della cittadinanza italiana?
Prima del 05/02/1992, l’ottenimento di una cittadinanza diversa da quella argentina interrompeva la trasmissione della cittadinanza italiana per via sanguigna. Dal 05/02/1992, la legge sulla cittadinanza italiana è cambiata e l’ottenimento di un’altra cittadinanza a partire da quella data non comporta la perdita della trasmissibilità da padre a figlio.
- Quale documento è necessario per verificare che uno degli ascendenti non ha ottenuto una cittadinanza diversa da quella argentina?
Deve essere richiesto all’Autorità competente del paese in cui l’antenato ha risieduto un certificato analogo al Certificato della Camera Elettorale argentina.
- Il certificato della Camera Elettorale di un altro paese deve essere legalizzato?
Sì, deve essere apostillato e tradotto, e la traduzione deve essere anch’essa apostillata.
- Quale altro evento interrompe la trasmissione da padre a figlio?
I figli di donne italiane, nati prima del 01/01/1948, non ereditano la cittadinanza.
- Cosa si può fare nel caso dei figli nati da donne italiane prima del 01/01/1948?
È possibile presentare una richiesta di riconoscimento della cittadinanza presso il Giudice italiano competente.
- Esiste una fase preliminare all’appuntamento dove possono verificare la mia documentazione, sia in presenza che inviandola via email?
No, la documentazione sarà accettata il giorno dell’appuntamento, previo pagamento della tassa consolare relativa alla pratica di cittadinanza. Successivamente, entro i termini di legge, la documentazione sarà valutata dall’Ufficio e verrà notificato se sarà necessario correggere gli atti o fornire documentazione aggiuntiva.