RICOSTRUZIONE
REQUISITI
Alla luce della nuova normativa introdotta dalla Legge n. 74 del 23 maggio 2025 (
link), si riconosce come cittadino italiano
iure sanguinis:
•il richiedente nato in Italia in qualsiasi data;
•il richiedente che abbia esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non possieda né possa possedere altra cittadinanza;
•il richiedente la cui situazione rientri in uno dei casi elencati nelle lettere a), a‑bis), b), c) e d) dell’articolo 3‑bis.
Il suddetto articolo 3‑bis non instituisce un nuovo meccanismo di trasmissione della cittadinanza, ma impone limitazioni al meccanismo preesistente basato sul principio iure sanguinis. Ciò implica che la valutazione del rispetto dei requisiti delle lettere a), a‑bis), b), c) e d) è subordinata alla verifica preliminare della trasmissione della cittadinanza da una generazione all’altra.
Pertanto restano validi i seguenti presupposti giuridici e fattuali, ai quali si aggiungono i nuovi requisiti stabiliti nell’articolo 3‑bis:
•il riconoscimento amministrativo della cittadinanza italiana per via materna è possibile solo per figli nati dopo il 1º gennaio 1948;
•il figlio minorenne di un cittadino italiano naturalizzato straniero prima del 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore della Legge n. 91) ha perso la cittadinanza italiana se conviveva con il genitore titolare della patria potestà e possessore di altra cittadinanza;
•l’ascendente italiano naturalizzato cittadino argentino dopo il 12 settembre 1974 (data di entrata in vigore dell’Accordo italo‑argentino sulla doppia cittadinanza) ha mantenuto la cittadinanza italiana solo se ha manifestato contestualmente la volontà di aderire all’Accordo;
•al momento della firma della domanda, il richiedente deve risultare residente nella Circoscrizione Consolare, ininterrottamente, da almeno 6 mesi prima della prenotazione dell’appuntamento.
Documentazione
Il giorno dell’appuntamento, il richiedente dovrà consegnare tutta la documentazione in originale, debitamente legalizzata se necessario, e tradotta in italiano. I documenti richiesti non hanno scadenza e non verranno restituiti.
Tale documentazione include:
1. L’ultimo ascendente (“avo dante causa”) risultato unico italiano al momento della nascita del richiedente, o unico italiano al momento del decesso se avvenuto prima della nascita:
•Certificato di nascita italiano con indicazione dei nomi e cognomi dei genitori, in originale, firmato e timbrato dall’ufficiale di stato civile. Se l’ascendente è nato prima della creazione dello stato civile nel Comune di nascita, va presentato il Certificato di Battesimo originale, firmato e timbrato dall’ufficio parrocchiale e legalizzato dalla Curia Diocesana competente;
•modulo di domanda al Comune >>
qui
•Certificato della Corte Suprema Elettorale nazionale – FORMULÁRIO 003 (
Poder Judicial de la Nación) da cui risulti se ha acquisito la cittadinanza argentina, legalizzato con apostilla dell’Aia e tradotto in italiano. È necessario che il certificato riporti tutti i nomi in italiano e spagnolo (es. Giovanni Battista/Juan Bautista) e le eventuali variazioni avvenute nel tempo nonostante le rettifiche (es. Callegar/Calegari; Eristo/Evaristo).
Se il certificato è positivo, deve riportare la data del “giuramento” o almeno la data della “concessione della carta di cittadinanza” (NO DEL “ENROLAMIENTO”).
➤ I certificati in formato digitale devono essere apostillati.
➤ In assenza delle informazioni sopra indicate, o se la data dell’enrolamiento risulta nel 1927, è indispensabile richiedere al Tribunale Federale competente la “sentenza di naturalizzazione”, senza la quale — su indicazione del Ministero dell’Interno — non sarà possibile dar seguito al procedimento.
➤ IMPORTANTE: la naturalizzazione dell’ascendente italiano potrebbe pregiudicare il diritto di riconoscimento della cittadinanza italiana dei discendenti.
•Se gli ascendenti hanno vissuto in paesi terzi, è necessario presentare il certificato negativo di naturalizzazione per ciascuno. I certificati emessi in un paese diverso dall’Argentina devono essere apostillati, tradotti in italiano nel paese di origine e accompagnati dall’apostilla dell’Aia sulla traduzione.
•Certificati di stato civile* (atti di matrimonio, morte; partidas/actas, NO certificados): originali o atti digitali (rispettare le specifiche); apostillati se emessi fuori Italia o Argentina; tradotti in italiano (la traduzione deve essere effettuata nel paese di emissione e legalizzata se non redatta in Argentina).
*Se l’ascendente si è sposato o è deceduto prima dell’istituzione dello stato civile, vanno presentati gli atti parrocchiali in originale, firmati e timbrati dal parroco, legalizzati dalla Curia Diocesana, apostillati (se non emessi in Italia) e tradotti in italiano.
2.Ascendente di prima generazione, figlio dell’emigrato (solo se il richiedente è nipote) le cui atti siano redatti all’estero:
•Atti di stato civile (nascita, matrimonio/unione, decesso; NO CERTIFICADOS): originali o digitali, apostillati se emessi fuori Italia o Argentina, tradotti in italiano.
*In caso di matrimonio o decesso prima del registro civile, atti parrocchiali in originale, legalizzati, apostillati (se non italiani) e tradotti in italiano. Se ci sono più matrimoni, vanno presentate tutti i relativi atti.
3.Del richiedente:
•Atti di stato civile (nascita, matrimonio/unione civile, decesso NO CERTIFICADOS): originali o digitali, apostillati se emessi al di fuori di Italia/Argentina, tradotti direttamente in italiano dal paese di emissione. Se l’atto non è in spagnolo, la traduzione deve essere apostillata;
•Eventuali sentenze di adozione o divorzio (attenzione alle formalità specifiche);
•In caso di divorzio, dichiarazione per il riconoscimento della sentenza straniera in Italia (
link dichiarazione);
•“Certificato storico di residenza” rilasciato dal comune italiano del genitore (solo se si richiede la cittadinanza ai sensi dell’art. 3‑bis lettera d);
•Eventuali atti di nascita di figli minori (solo se entro la seconda generazione): originali o digitali, apostillati se fuori Italia/Argentina, tradotti direttamente in italiano;
•Copia del DNI;
•Prova di residenza nella Circoscrizione Consolare (bolletta di luce/gas/telefono/internet o contratto di affitto che dimostri la residenza negli ultimi 6 mesi prima della prenotazione). Consultare i comprovanti di residenza
qui.
RICONOSCIMENTO DI FIGLI NATURALI
–Minori:
Nell’atto di nascita deve risultare il riconoscimento da entrambi i genitori; in caso contrario, il genitore non presente dovrà firmare una dichiarazione di riconoscimento presso il Consolato.
Per l’iscrizione di figli minori naturali riconosciuti dopo la nascita, il cittadino italiano deve presentare:
•l’atto di nascita originale con annotazione marginale di riconoscimento amministrativo o giudiziario della paternità/maternità;
•l’atto amministrativo o sentenza giudiziaria di riconoscimento. (verificare in basso i requisiti delle sentenze)
Il secondo genitore deve dare il consenso. Se il minore ha già compiuto 14 anni, anche lui deve acconsentire.
–Maggiorenni:
Se una persona maggiorenne ottiene il riconoscimento o la dichiarazione giudiziaria di filiazione, può acquisire la cittadinanza italiana solo se entro un anno dalla data della risoluzione — giudiziaria o amministrativa — manifesta la volontà in tal senso (art. 2, comma 2 della legge n. 91/92).
SENTENZE
Divorzio
Documentazione da presentare:
•Sentenza completa originale (inclusi paragrafi “AUTOS”; “VISTOS”; “CONSIDERANDO”; “FALLO”), legalizzata dal Tribunale competente. Se si tratta di separazione legale ai sensi dell’art. 67/bis della legge sul Matrimonio Civile, deve essere inclusa;
•Se ci sono figli minorenni, la sentenza deve specificarne la custodia;
•La sentenza (o una dichiarazione separata) deve indicare che è divenuta definitiva (“FIRME”, “CONSENTIDA”, “EJECUTORADA” o “COSA JUZGADA”);
•Deve essere legalizzata dalla Corte d’Appello competente e dal Ministero degli Esteri tramite Apostilla – Convenzione dell’Aia.
Adozione
Documenti richiesti:
•Sentenza completa originale (inclusi paragrafi “AUTOS”; “VISTOS”; “CONSIDERANDO”; “FALLO”), legalizzata dal tribunale competente. Deve specificare lo stato di abbandono del minore o l’autorizzazione di almeno un genitore biologico per l’adozione;
•Eventuale certificato di nascita con identità dei genitori biologici;
•Certificato di nascita con identità dei genitori adottivi;
•La sentenza o dichiarazione separata deve indicare che è definitiva (“FIRME”, “CONSENTIDA”, “EJECUTORADA” o “COSA JUZGADA”);
•La sentenza deve essere legalizzata dalla Corte d’Appello competente e dal Ministero degli Esteri tramite Apostilla – Convenzione dell’Aia.
SPECIFICHE SUGLI ATTI ARGENTINI
•Gli atti emessi digitalmente da CIUDAD DE BUENOS AIRES e dalle province di BUENOS AIRES, SANTA FE e CORRIENTES con firma manuscritta o digitale (sia l’atto sia la firma digitale devono essere emessi dall’Ufficio del Registro Civile locale) devono essere tradotti in italiano.
•Gli atti emessi digitalmente dalle province di MENDOZA, LA PAMPA, RIO NEGRO, NEUQUÉN, CHUBUT, SANTA CRUZ e TIERRA DEL FUEGO con firma digitale (atto e firma digitale emessi dal Registro Civile locale) devono essere presentati con Apostilla digitale rilasciata dal “Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto” e tradotti in italiano.
La mancata presentazione di questa documentazione comporterà difformità che potrebbero condurre a rifiuto della domanda se non sanate nei termini indicati. L’Ufficio si riserva il diritto di richiedere documentazione aggiuntiva in seguito alla valutazione del caso.
Se la documentazione si trova già presso questo Consolato Generale, presentata in precedenti istanze da un parente, sarà necessario indicarne i dati personali e, possibilmente, il numero di pratica. L’Ufficio Cittadinanza può richiedere documentazione aggiornata.
È obbligo del richiedente verificare l’esattezza dei dati nei documenti. Eventuali errori (nomi, cognomi, luogo, data di nascita, ecc.) saranno valutati dal personale del Consolato Generale, che comunicherà al richiedente le necessarie rettifiche.
TEMPISTICHE DI TRATTAMENTO
In accordo con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17 gennaio 2014, il termine massimo per il trattamento delle richieste è di 730 giorni.
TRADUZIONI
Tutti gli atti non italiani devono essere tradotti direttamente in italiano (non sono accettate traduzioni intermedie).
È responsabilità del richiedente verificare l’accuratezza delle traduzioni.