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Cittadinanza e Adozione

Il decreto-legge del 28 marzo 2025, n. 36, è stato convertito con modificazioni nella legge del 23 maggio 2025, n. 74, con entrata in vigore a partire dal 24 maggio 2025.

“In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

        a) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;

        a-bis) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;

        b) lo stato di cittadino dell’interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;

        c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;

        d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.”


Pertanto, in base alla nuova Legge n. 91 del 1992, è riconosciuto come cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita):

  • il richiedente nato in Italia in qualsiasi data;

  • il richiedente che possiede esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non ha e non può avere altra cittadinanza;

  • il richiedente che rientra in uno dei casi indicati alle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell’articolo 3-bis.

Alla luce della nuova legge, si precisa che:

1. Solo le domande presentate prima delle ore 23:59 (ora italiana, 19:59 in Argentina) del 27 marzo 2025, accompagnate dalla documentazione necessaria, sono disciplinate dalla normativa precedente.

Tali domande (punto 1) sono esclusivamente quelle consegnate al Consolato Generale prima della data e ora indicate, con la documentazione completa.

2. Solo le domande, accompagnate dalla documentazione necessaria, presentate presso l’ufficio consolare nel giorno indicato da un appuntamento confermato all’interessato dall’ufficio competente prima delle ore 23:59 (ora di Roma, 19:59 in Argentina) del 27 marzo 2025, sono disciplinate dalla normativa precedente.
Tali domande (punto 2) sono esclusivamente quelle consegnate al Consolato Generale, con la documentazione completa, nella data indicata nell’appuntamento comunicato all’interessato via e-mail attraverso il sistema “Prenot@mi” prima della data e ora sopra indicate.

3. In ogni altra circostanza, le domande sono disciplinate dalla nuova normativa.


Documentazione richiesta secondo la Circolare K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno:

  1. Estratto dell’atto di nascita dell’antenato italiano emigrato all’estero, rilasciato dal Comune italiano dove è nato;

  2. Atti di nascita, con traduzione ufficiale in italiano, di tutti i discendenti in linea retta, incluso quello della persona che presenta la richiesta;

  3. Atto di matrimonio dell’antenato italiano emigrato all’estero, con traduzione ufficiale in italiano se rilasciato all’estero;

  4. Atti di matrimonio dei discendenti in linea retta, incluso quello dei genitori del richiedente;

  5. Certificato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato estero di emigrazione, con traduzione ufficiale in italiano, che attesti che l’antenato italiano non ha acquisito la cittadinanza del paese di emigrazione prima della nascita dell’ascendente del richiedente;

  6. Certificato rilasciato dall’autorità consolare italiana competente che attesti che né gli ascendenti in linea retta né il richiedente hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, secondo quanto disposto dall’articolo 7 della legge del 13 giugno 1912, n. 555;

  7. Certificato di residenza.

Ai fini dell’applicazione della nuova normativa, dovrà inoltre essere presentata:

• Per dimostrare il possesso esclusivo della cittadinanza italiana (a titolo esemplificativo):

  • Certificati negativi di cittadinanza;

  • Dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza;

  • Certificati di non iscrizione nelle liste elettorali;

• Per dimostrare la residenza in Italia per almeno due anni continuativi:

  • Certificato storico di residenza (rilasciato dal comune italiano).

Altre informazioni sulla sezione “Ricostruzione” (in alto a destra).


Pagamento

Il pagamento deve essere effettuato non prima delle 48 ore precedenti alla data dell’appuntamento, esclusivamente tramite bonifico bancario in pesos argentini per l’importo vigente alla data dell’appuntamento.
L’importo aggiornato può essere consultato al seguente link: Tariffe consolari – Consolato Generale d’Italia Bahía Blanca


Attraverso i collegamenti a destra, è possibile accedere alle informazioni relative ad altre modalità specifiche di acquisizione della cittadinanza italiana:

• Ricostruzione

• Acquisizione della cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori)

• Acquisizione della cittadinanza per figli minori conviventi con un genitore non cittadino dalla nascita

• Riacquisizione della cittadinanza

• Naturalizzazione per matrimonio

• Riconoscimento in base a leggi speciali

• Certificato di “non rinuncia”

• Appuntamenti