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Acquisto della Cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero)

Normativa e requisiti

In due casi, previsti dal comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e dall’articolo 1, comma 1-ter della legge n. 74/2025, i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana per “beneficio di legge”.

Il minore che eventualmente ne benefici, non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis.

Egli, in base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione prevista dalla legge.

Il Primo Caso (comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992) ISCRIZIONE ENTRO UN ANNO DALLA NASCITA DI FIGLI NATI A PARTIRE DAL 24/05/2025, prevede i seguenti requisiti che devono essere posseduti congiuntamente:

  • uno dei genitori è cittadino per nascitaSi escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91/1992 o “per beneficio di legge” ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 o per matrimonio ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91/1992 o dell’articolo 10 della legge n. 555/1912 o per iuris communicatio.
  • entrambi i genitori (incluso il genitore eventualmente straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrerà dal primo riconoscimento (perché già il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.
  • La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza del dipendente del Consolato Generale delegato all’esercizio delle funzioni di Stato Civile. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.

Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione può essere presentata anche successivamente al termine di un anno dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.

Il secondo caso (comma 1-ter dell’articolo 1 del D.L. 36/2025) ISCRIZIONE DI FIGLI MINORI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 74/2025, si applica quando sussistono tutte le condizioni seguenti:

  • persone minorenni alla data di entrata in vigore della legge 74/2025, cioè persone che non avevano compiuto il 18° anno di età al 24 maggio 2025;
  • figli di cittadini per nascita che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992. In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora italiana) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall’Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;
  • la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026. Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.

In entrambi i casi è dovuto il pagamento di 250 Euro a favore del Ministero dell’Interno con bonifico bancario, con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:

Si segnala che per ogni minorenne per il quale si chiede la cittadinanza per “Beneficio di Legge” si deve fare un bonifico individuale

“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Acquisto cittadinanza per beneficio di legge [nome e cognome del minore richiedente].
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane:  BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)

Le dichiarazioni di cui ai casi precedenti dovranno essere rese di presenza in Consolato davanti al dipendente delegato alle funzioni di Stato Civile.

A tal fine il Consolato Generale ha predisposto sul portale “Fast It” (Stato Civile) due nuovi servizi:

  • Atto di nascita – Art. 4, c. 1-bis L. 91/1992
  • Atto di nascita – Art. 1, c. 1-ter D.L. 36/2025

Nel primo servizio (“Atto di nascita – Art. 4, c. 1-bis L. 91/1992”) rientrano le richieste relative al “primo caso” precedentemente descritto.

Nel secondo servizio (“Atto di Nascita – Art. 1 c. 1-ter D.L. 36/2025”) rientrano le richieste relative al “secondo caso”. La scadenza perentoria di presentazione della dichiarazione, in questo secondo caso, è il 31 maggio 2026.

(IMPORTANTE: Il portale FAST IT si trova in processo di modifica e aggiornamento. Finché non sia completato, si dovranno caricare gli atti di nascita scegliendo l’unica opzione disponibile: “ATTO DI NASCITA”).

Documentazione a presentare

Documentazione necessaria per avviare la pratica di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge, da caricare sul portale Fast-It:

  1. Formulario anagrafico aggiornato, compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i genitori (nel caso in cui non si conosca il Comune di riferimento in Italia, il relativo campo può essere non completato);
  2. Copia di un DNI (fronte e retro) in corso di validità di entrambi i genitori e del/i figlio/i per cui si intende effettuare la dichiarazione d’acquisto della cittadinanza;
  3. Prova di residenza in questa circoscrizione consolare: bollette dei servizi di luce, gas, telefono fisso, internet e televisione via cavo, certificati di frequenza scolastica o di corsi universitari o di istituti di formazione che rilasciano titoli riconosciuti dalle autorità locali, certificato di iscrizione a assicurazioni sanitarie (obra social) o fattura mensile, contratto d’affitto intestato al richiedente l’iscrizione/aggiornamento o ricevute del pagamento di affitti effettuato dal richiedente, certificati di iscrizione ad albi professionali che operano nella circoscrizione consolare, busta paga o iscrizione in AFIP come lavoratore indipendente, certificati di ANSES nel caso di pensionati.

Non si accetteranno: Patente di guida, certificati di domicilio rilasciati da Polizia o dall’Ufficio del Registro dello Stato Civile, Tasse provinciali o municipali incluse quelle relative alle autovetture (comprovanti di residenza)

4. Ricevuta del pagamento di 250 Euro effettuato a beneficio del Ministero dell’Interno (si ricorda che, in caso di effettuare dichiarazioni per più figli, va effettuato un pagamento per ogni minore);

5. Atto di nascita originale del minore, apostillato e tradotto in italiano;

6. SOLO per i connazionali residenti che hanno ricostruito/ottenuto la cittadinanza italiana presso questo Consolato Generale: dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata da uno dei genitori dichiaranti con la quale il medesimo dichiara di essere cittadino italiano dalla nascita regolarmente registrato presso la circoscrizione consolare di questo Consolato Generale. La dichiarazione verrà verificata dall’Ufficio prima di convocare i genitori per effettuare la dichiarazione;

7. SOLO per i connazionali residenti che NON hanno ricostruito/ottenuto la cittadinanza italiana presso questo Consolato Generale: atto di nascita integrale oppure certificato di cittadinanza in cui si riporti lo status di cittadino italiano per nascita di uno dei genitori dichiaranti, cittadino per nascita, da richiedere al Comune o al Consolato dove si è ottenuta/ricostruita la cittadinanza italiana e documentazione aggiuntiva comprovante che il medesimo genitore è cittadino italiano ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) o b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (es. provvedimento amministrativo di riconoscimento della cittadinanza anteriore al 28 marzo 2025; prova dell’appuntamento per il servizio di ricostruzione della cittadinanza concesso con comunicazione antecedente al 28 marzo 2025; provvedimento giudiziale di riconoscimento della cittadinanza emesso prima del 28 marzo 2025); se l’interessato non è in possesso dell’atto di nascita oppure del certificato di nascita, è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui si dichiara la Sede Consolare o il Comune italiano dove è stata ricostruita la cittadinanza.

8. Nel caso in cui uno dei due genitori sia decedutoatto di morte del defunto. Se il deceduto è il cittadino italiano, l’atto di morte dovrà essere tradotto all’italiano.

Una volta correttamente caricata tutta la documentazione, l’Ufficio la analizzerà e, verificatane la completezza, invierà una comunicazione ai richiedenti per recarsi personalmente in Consolato e per procedere alla firma della dichiarazione.

Entrambi i genitori dovranno venire presenzialmente e firmare la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana a beneficio del/i figlio/i minorenne/i dinanzi al funzionario consolare appositamente delegato.

Si precisa che, nel caso in cui all’appuntamento dovesse mancare uno dei due genitori, la procedura si concluderà soltanto al momento della firma della dichiarazione da parte del secondo genitore (il minore acquisirà la cittadinanza italiana dal giorno successivo alla seconda dichiarazione).

Nel caso in cui il figlio minorenne alla data del 24 maggio 2025 sia divenuto nel frattempo maggiorenne (ovvero che abbia compiuto il diciottesimo anno di età tra il 25 maggio 2025 e il 31 maggio 2026) dovrà effettuare la dichiarazione personalmente.