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Cittadinanza per discendenza

Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5/12/1992 che, a differenza della legge precedente, rivaluta la volontà individuale nell’acquisizione e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto di possedere più cittadinanze, salvo nei casi previsti da accordi internazionali.

Le procedure per il riconoscimento «iure sanguinis» della cittadinanza italiana sono dettagliate nella circolare n. K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno, la cui validità legale non è influenzata dall’entrata in vigore della legge n. 91/1992.

La richiesta di ricostruzione per i residenti all’estero deve essere presentata al Consolato italiano territorialmente competente per il luogo di residenza del richiedente. Ai sensi del Codice Civile italiano, la residenza è il luogo dove la persona ha la sua abitazione abituale.

APPUNTAMENTI: Le aperture del servizio di prenotazione per presentare la richiesta di ricostruzione della cittadinanza italiana saranno annunciate sul sito del Consolato e sui suoi canali social.

Nell’ambito della protezione del sistema Prenot@mi, destinato a evitare l’acquisizione di appuntamenti da parte di agenti esterni, possono essere cancellati gli appuntamenti attribuibili a questi soggetti e/o non correttamente attribuiti a utenti residenti nella circoscrizione del Consolato Generale di Bahia Blanca. Tutti gli appuntamenti cancellati saranno nuovamente resi disponibili agli utenti in tempi non prevedibili e casuali. Pertanto, invitiamo a connettersi anche in altri momenti del mese per tentare la prenotazione.

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA

La legislazione italiana vigente stabilisce che i discendenti di cittadini italiani possono richiedere, rispettando determinate condizioni, il riconoscimento della cittadinanza italiana. Le rispettive fonti normative, così come i moduli menzionati in questo foglio informativo, sono disponibili sul sito web del Consolato Generale d’Italia a Bahia Blanca: www.consbahiablanca.esteri.it/.

Il richiedente è obbligato a presentare tutti i documenti necessari per dimostrare il suo diritto alla cittadinanza italiana, anche se erano già stati presentati in un’altra Ufficio Consolare italiano o in un comune italiano. Il Consolato si riserva, in ogni caso, il diritto di richiedere la documentazione che non sia stata presentata nella forma corretta.

La presentazione dei documenti non determina alcun diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana. Solo l’analisi dettagliata, caso per caso, può confermare l’assenza di eventuali ostacoli amministrativi. Il Consolato, una volta terminata l’analisi del fascicolo, provvederà a comunicare per iscritto il risultato all’indirizzo e-mail dichiarato dal richiedente.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

  1. Dell’ascendente nato in Italia:

– Atto di nascita italiano o certificato di battesimo autenticato dall’arcivescovado (se nato prima del 1866) con firma originale dell’autorità che emette il documento (ufficio dello stato civile – parrocchia/vescovato) –  Modulo di richiesta

–  Certificato del Poder Judicial de la Nación – Cámara Nacional Electoral www.pjn.gov.ar ) dove risulta se ha acquisito la cittadinanza argentina. È necessario che il certificato presenti tutti i nomi in italiano e spagnolo (es. Giovanni Battista/Juan Bautista) e le variazioni che il nome e/o il cognome potrebbero aver subito nel tempo, secondo quanto si può rilevare negli atti di stato civile, anche se sono stati rettificati (es. Callegar/Calegari; Eristo/Evaristo).

Nel caso in cui il certificato risulti affermativo, dovrà riportare la data del “giuramento” o almeno la data della “concessione della carta di cittadinanza” (NON ISCRIZIONE).

I certificati della Cámara Nacional Electoral in formato digitale dovranno essere apostillati. In assenza dei dati sopra menzionati o se la data di iscrizione fosse stata nel 1927, sarà indispensabile richiedere presso il Giudice Federale competente la “sentenza di naturalizzazione”, senza la quale, secondo indicazioni del Ministero dell’Interno, non sarà possibile procedere con il riconoscimento della cittadinanza.

IMPORTANTE: La naturalizzazione dell’ascendente italiano potrebbe comportare la perdita del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana dei discendenti (VEDI DOMANDE FREQUENTI).

Se gli ascendenti hanno risieduto in paesi terzi, si dovrà presentare un certificato negativo di naturalizzazione apostillato e tradotto in italiano. I certificati emessi da paesi hispanofoni dovranno essere apostillati ma non tradotti.

– Atto di matrimonio

L’atto di matrimonio. Se ha avuto più di un matrimonio, devono essere presentati tutti gli atti. Copia semplice, senza legalizzare né tradurre, di eventuali sentenze di divorzio.

– Atto di decesso (se deceduto).

2. Di ciascun discendente in linea retta fino a giungere all’interessato/a

Atto di nascita. Se non fosse possibile reperirlo presso gli uffici di Stato Civile competenti, è possibile presentare l’atto di battesimo/nascita emesso dal Culto Cattolico, legalizzato dall’arcivescovado competente e legalizzato con il timbro “Apostilla” previsto dalla Convenzione dell’Aia del 5.10.1961;

Atto di matrimonio (se sposato). Per gli atti rilasciati dal Culto Cattolico vale lo stesso procedimento indicato nel paragrafo precedente. Se ha avuto più di un matrimonio, devono essere presentati tutti gli atti;

Il Consolato si riserva il diritto di richiedere, se necessario, gli atti di decesso dei discendenti.

DEGLI INTERESSATI

– Atto di nascita

– Atto di matrimonio

– Atto di nascita dei figli minorenni CONVIVENTI (acquisiscono la cittadinanza italiana i figli minorenni conviventi con il genitore alla data in cui acquisisce la cittadinanza italiana)

Nel caso di figli minorenni NON CONVIVENTI

Se risiedono nella stessa giurisdizione:   consenso del altro progenitore firmato davanti a un Notaio.

. Se risiedono in un’altra giurisdizione: una volta concluso il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana, il genitore italiano potrà richiedere la registrazione della nascita presso il consolato competente per la residenza del minorenne.

– Eventuali sentenze di adozione/divorzio (leggere attentamente le formalità proprie delle sentenze)

– In caso di divorzio allegare inoltre la dichiarazione per il riconoscimento della sentenza straniera in Italia.

DOCUMENTI DI RESIDENZA NELLA GIURISDIZIONE CONSOLARE

Il requisito della residenza è una condizione necessaria prevista dalla normativa, ma molte volte gli interessati dichiarano falsamente un domicilio con l’unico obiettivo di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Pertanto, è indispensabile procedere a un controllo puntuale della residenza intesa – secondo la normativa italiana – come “dimora abituale” = dove il soggetto vive abitualmente (CIOÈ STABILE E CONTINUO NEL TEMPO) e ha il domicilio della sua abitazione principale.

Solo ed esclusivamente se la documentazione è corretta e le prove di residenza sono verificabili e idonee ai fini di questo procedimento, si potrà procedere con la richiesta.

Per dimostrare tale condizione, gli interessati dovranno presentare:

  • DNI originale e fotocopia dei membri del nucleo familiare con domicilio nella giurisdizione, con più di 6 mesi dalla data di emissione. In caso di emissione in un periodo inferiore, sarà requisito presentare, inoltre, copia del DNI precedente (fronte e retro).
  • 2 (due) documenti di residenza a nome del richiedente del mese in cui si è richiesta la prenotazione e due del mese della prenotazione (vedere documento comprovanti di residenza”), in cui risulti l’indirizzo indicato nel DNI.
  • Certificato di iscrizione scolastica dei figli minorenni.
  • Se necessario, questo Consolato Generale si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione per dimostrare la reale residenza dell’interessato in questa Circunscrizione Consolare.

La residenza dichiarata dal richiedente, che per presentare la domanda deve essere maggiorenne, deve coincidere con quella riportata nel documento d’identità (D.N.I.). I documenti devono essere esibiti in originale accompagnati da una fotocopia.

  1. ISTANZA =  Modulo di richiesta completo e non firmato (solo per i richiedenti maggiorenni);
  2. RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI

MINORENNI

Nell’atto deve risultare che sono stati riconosciuti da entrambi i genitori; in caso contrario, il genitore che non ha firmato l’atto di nascita dovrà firmare presso il Consolato una dichiarazione di riconoscimento.

Per l’iscrizione di figli naturali minorenni riconosciuti dopo la nascita, il cittadino italiano deve presentare:

  • atto di nascita originale con la relativa annotazione marginale riguardante il riconoscimento amministrativo/giudiziale della paternità o maternità;
  • atto amministrativo di riconoscimento paterno/materno o sentenza giudiziaria di filiazione. (Vedere requisiti sentenze)

L’altro genitore, ossia colui che non ha effettuato il riconoscimento, deve dare il consenso a tale riconoscimento. Il minorenne riconosciuto, se ha già compiuto 14 anni, deve anch’egli dare il proprio consenso.

MAGGIORENNI

In caso di riconoscimento o dichiarazione giudiziaria di filiazione di una persona maggiorenne, quest’ultima può acquisire la cittadinanza italiana solo se, entro un anno dalla data della risoluzione giudiziaria o amministrativa, esprime la propria volontà in tal senso (art. 2, comma 2 legge n. 91/92).

IMPORTANTE

  • NON È POSSIBILE RICHIEDERE ANTECEDENTI AD ALTRI CONSOLATI O AI MUNICIPI ITALIANI.

Il richiedente è obbligato a presentare tutti i documenti necessari per dimostrare il suo diritto alla cittadinanza italiana, anche se sono già stati presentati in un altro ufficio consolare o in un comune italiano. Il Consolato si riserva, in ogni caso, il diritto di richiedere la documentazione che non sia stata presentata nella forma corretta.

La presentazione dei documenti non determina alcun diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana; solo l’esame dettagliato, caso per caso, può confermare l’assenza di eventuali ostacoli amministrativi. Il Consolato, una volta terminata l’analisi del fascicolo, procederà a comunicare per iscritto il risultato all’indirizzo email dichiarato dal richiedente.

  • CHIARIMENTI RIGUARDO LA NASCITA DELL’“AVO” ITALIANO.

Se l’ascendente italiano è nato prima del 1866, anno in cui fu istituito il Registro Civile in Italia, sono accettati certificati di battesimo rilasciati dalle parrocchie e legalizzati dall’arcivescovado competente. Se l’ascendente italiano è nato prima della proclamazione del Regno d’Italia (17 marzo 1861) in uno degli stati pre-unitari, è condizione essenziale per il riconoscimento della cittadinanza italiana che non sia deceduto o naturalizzato straniero prima di quella data (17 marzo 1861).

Lo stesso criterio deve essere applicato agli ascendenti nati nelle attuali province di Mantova, Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, Venezia, Pordenone, Treviso e alcune comuni delle province di Belluno e Udine, che sono state annesse al Regno d’Italia dal 19 ottobre 1866. Per gli ascendenti nati nelle province di Roma, Latina, Frosinone e Viterbo, la data di riferimento è il 20 settembre 1870.

Le attuali province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e alcune comuni delle province di Belluno, Brescia, Vicenza e Udine sono passate a far parte del territorio italiano a partire dal 16 luglio 1920 (data di ratifica del Trattato di Saint Germain en Laye). Pertanto, gli antenati originari di questi territori, deceduti o emigrati prima di tale data, non sono titolari della cittadinanza italiana (ma dell’ex Impero Austro-Ungarico) e i discendenti non potranno ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.

In particolare, si tratta delle province autonome di Bolzano e Trento (incluse due comuni della provincia di Brescia, due della provincia di Vicenza e tre della provincia di Belluno), oltre alla Val Canale, l’antica Contea Principesca di Gorizia e Gradisca (inclusi dodici comuni oggi nella provincia di Udine come: Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo di Aquileia, Villa Vicentina e Visco), la città di Trieste.

  • REQUISITI DEGLI ATTI

Gli atti con le rispettive traduzioni devono essere consegnati in originale e non saranno restituiti.

I certificati ecclesiastici (battesimo, matrimonio o decesso) argentini sono accettati esclusivamente nel caso in cui l’evento a cui si riferiscono sia avvenuto quando non esisteva ancora il registro civile argentino.

Il Consolato Generale d’Italia a Bahia Blanca accetta due formati di atti rilasciati dal Registro Civile argentino a partire dal 01/07/1990:

  1. Gli atti rilasciati online con firma digitale, che NON richiedono l’Apostilla dell’Aja, purché indichino il codice di controllo (GEDO o QR) e permettano di verificare la loro autenticità.
  2. Se gli atti emessi in formato digitale consentono solo la loro verifica per un periodo di 6 (sei) mesi, devono essere apostillati per evitare la scadenza (es. Registro Civile di Mendoza).
  3. Gli atti rilasciati dagli Uffici del Registro Civile argentino, con firma e timbro in originale dell’autorità del Registro Civile.
  4. I certificati bilingui rilasciati dal Registro Civile di alcune province devono essere presentati accompagnati dalla copia autenticata dell’atto originale (che in questo caso non deve essere tradotta in italiano) – a condizione che non contengano annotazioni marginali.
  5. Le annotazioni marginali degli atti non sono sufficienti per comprovare, ad esempio, il divorzio, l’adozione, il riconoscimento o altre circostanze; tali eventi devono essere dimostrati con l’atto originale (sentenza o atto del Registro Civile, secondo i casi).

In caso di atti stranieri, prima di essere tradotti, devono essere legalizzati con Apostilla, se il paese è membro della Convenzione dell’Aja, o equivalente nel caso non faccia parte della stessa. Inoltre, la traduzione deve essere effettuata nel paese d’origine e deve avere la conformità della traduzione da parte del Consolato Italiano di quella circoscrizione o l’Apostilla dell’Aja (solo per i paesi membri) anche sulla traduzione.

  • CONTROLLO DEI DATI NEI CERTIFICATI E NELLE TRADUZIONI

È obbligo dell’interessato controllare le informazioni nei documenti. Gli errori registrati (nomi, cognomi, luogo, data di nascita, ecc.) saranno valutati dal personale del Consolato Generale nel giorno dell’appuntamento, che fornirà informazioni sulle necessarie rettifiche. Si invita gli interessati a controllare attentamente i dati riportati nei certificati e nelle relative traduzioni. In caso di documentazione con dati discordanti, si determinerà in base al resto dei documenti se sia assolutamente necessaria una rettifica o meno. Se i dati sollevano dubbi sul diritto al riconoscimento della cittadinanza, il Consolato si riserva il diritto di richiedere documentazione o informazioni per chiarire la situazione.

  • SENTENZE

DIVORZIO

Documentazione da presentare:

  • Sentenza completa in originale (deve includere i seguenti paragrafi: “AUTOS”; “VISTI”; “CONSIDERANDO”; “FALLO”) legalizzata dal Tribunale competente.
  • Se è stata emessa una sentenza di separazione legale ai sensi dell’art. 67/bis della legge sul Matrimonio Civile, è necessario presentarla.
  • Quando ci sono figli minorenni, la sentenza deve specificare la custodia degli stessi.
  • Nella sentenza (o in una dichiarazione separata) deve essere specificato che la sentenza di divorzio è diventata definitiva (cioè è di carattere “DEFINITIVO”, “ACCETTATA”, “ESECUTIVA” o di “COSA GIUDICATA”).
  • La sentenza deve essere legalizzata dalla Corte d’Appello del Dipartimento Giudiziario competente e dal Ministero degli Affari Esteri, Commercio Internazionale e Culto tramite l’Apostille – Convenzione dell’Aia.

ADOZIONE

Documentazione da presentare:

  • Sentenza completa in originale (deve presentare i seguenti paragrafi: “AUTOS”; “VISTI”; “CONSIDERANDO”; “FALLO”) legalizzata dal Tribunale competente. La sentenza deve specificare lo stato di abbandono del minore o l’autorizzazione di almeno uno dei genitori per l’adozione.
  • Certificato di nascita che contenga l’identità dei genitori biologici (opzionale).
  • Certificato di nascita che contenga l’identità dei genitori adottivi.
  • Nella sentenza (o in una dichiarazione separata) deve essere specificato che la sentenza di adozione è diventata definitiva (cioè è di carattere “DEFINTIVO”, “ACCETTATA”, “ESECUTIVA” o di “COSA GIUDICATA”).
  • La sentenza deve essere legalizzata dalla Corte d’Appello del Dipartimento Giudiziario competente e dal Ministero degli Affari Esteri, Commercio Internazionale e Culto tramite l’Apostille – Convenzione dell’Aia.

 

TRADUZIONI

Tutti gli atti non italiani devono essere tradotti in italiano. Sul sito web www.consbahiablanca.esteri.it/ è disponibile L`elenco dei tradottori pubblici la cui firma è registrata presso questo Consolato Generale, oppure si può consultare il sito web dei diversi Ordini dei Traduttori Pubblici della Repubblica Argentina.

Gli atti o documenti provenienti da paesi terzi devono essere apostillati. Nel caso in cui non siano redatti in lingua spagnola, la traduzione degli stessi deve essere effettuata e apostillata nel paese d’origine.

Le traduzioni effettuate da Traduttore Pubblico Ufficiale devono contenere la firma e il timbro del professionista (con indicazione del nome, cognome, titolo e numero di iscrizione) e la firma del traduttore deve essere incrociata tra il margine del retro del documento e il frontespizio della traduzione.

Il Consolato si riserva il diritto di restituire le traduzioni che non siano conformi al documento originale o che contengano errori (grammaticali, ortografici o di contenuto).

Gli atti e le traduzioni devono essere consegnati in originale e non saranno restituiti.

COSTI E TERMINI

A partire dall’8 agosto 2009, tutte le pratiche relative alla cittadinanza italiana sono soggette al pagamento di una tassa consolare.

L’importo stabilito dall’art. 1,  comma 639, della legge di bilancio 2025 per il trattamento della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di una persona maggiorenne è di 600 euro, da versare in pesos tramite bonifico bancario (vedere “Tariffe consolari”). I minori di 18 anni non pagano la tassa per la cittadinanza.

SI TRATTA DI UN DIRITTO AMMINISTRATIVO PER IL TRATTAMENTO DI OGNI PRATICA, IL PAGAMENTO DELL’IMPORTO È SCORRELATO DAL RISULTATO DEL CASO: QUESTO SIGNIFICA CHE NON È RIMBORSABILE ANCHE SE LA PRATICA VENISSE RESPINTA PER MANCANZA DI DIRITTO.

IL TERMINE PER LA DEFINIZIONE DELLA PRATICA È DI 730 GIORNI.

 

INFORMAZIONI UTILI

Sito web del Potere Giudiziario della Nazione (per richiedere certificato):

www.pjn.gov.ar